F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 3 Aprile 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ALESSANDRIA CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA COL F.C. HELLAS VERONA IN RELAZIONE ALLA GARA AMICHEVOLE ALESSANDRIA/HELLAS VERONA DEL 18.8.1996 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D – Riunione del 16.1.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 3 Aprile 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI
VERTENZA ECONOMICA COL F.C. HELLAS VERONA IN RELAZIONE ALLA GARA
AMICHEVOLE ALESSANDRIA/HELLAS VERONA DEL 18.8.1996 (Delibera della
Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 17/D - Riunione del 16.1.1997)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 17/D - Riunione del 16.1.1997, la Commissione Vertenze
Economiche respingeva il reclamo proposto dalla U.S. Alessandria, al fine di ottenere dalla società
Hellas Verona FC. il risarcimento del danno provocatole dall'avere la controparte disputato una gara
amichevole, svoltasi il 18.8.1996, senza schierare la miglior formazione e, quindi, anche per il
preannuncio dell'utilizzazione di uno schieramento composto prevalentemente da giovani, avere
determinato un ridottissimo afflusso di pubblico e un conseguente modestissimo incasso;
risarcimento che la reclamante chiedeva fosse equitativamente liquidato, tenendo come metro di
valutazione I' incasso di altra partita amichevole, disputata contro I'A.C. Milan.
Osservava in proposito Ia C.V.E., in via preliminare, che I'eccezione di inammissibilità del reclamo
per indeterminatezza della domanda - avanzata dalla controparte era infondata, in quanto
correttamente l'Alessandria chiedeva un risarcimento basato su documentazione ufficiale, da
Iiqidarsi in via equitativa sulla base di parametri di riferimento.
Nel merito i fatti lamentato dalla reclamante erano reali, in guarito effettivamente il Verona
- che invano aveva tentato di rinviare la gara, addivenendo poi al rispetto delI'accordo - aveva
schierato una formazione priva di quasi tutti titolari, per scelta tecnica del proprio allenatore e non
gia per cause di forza maggiore.
E tuttavia non era provata la sussistenza alcun danno sopportato dalla reclamante. Anzitutto poteva
ragionevolmente escludersi che I' amichevole in questione, potesse provocare un afflusso di
pubblico e quindi un incasso comparabile a quello dell'amichevole con il Milan, stante la caratura
enormemente diversa delle due formazioni ospitate; caso mai, si sarebbe dovuto fare riferimento ad
altro incontro non ufficiale, intervenuto tra I'Alessandria e il Verona nel 1993 che - pur
partecipandovi il Verona con il migliore assetto - aveva fornito un accorso di pubblico
sostanzialmente identico.
Neppure era qualificabile un danno per il rimborso di metà del costo dei biglietti venduti -
circostanza questa affermata ma non provata dalla reclamante.
Nel comportamento della controparte, quindi, attese anche le reiterate richieste di rinvio dalla stessa
avanzate, poteva solo rilevarsi una violazione dell'art. 42 comma 5 del Regolamento della Legha di
appartenenza, per l'omessa tempestiva comunicazione dell'intento di non schierare, in quella
amichevole, la migliore formazione.
Avverso tale decisione si rivolge a questa C.A.F. l' U.S. Alessandria Calcio la quale, premesso che
la delibera impugnata aveva riconosciuto I' esistenza dell' an debeatur, incentra le proprie doglianze
solo sulla mancata liquidazione del danno in via equitativa, stante la difficoltà di darne una prova
piena.
Resiste a tale proposta la società Hellas Verona, la quale ripropone la preliminare eccezione
disattesa dalla C.V.E., nega che la decisione di quest' ultima sia favorevole alla controparte in punto
di riconoscimento della sussistenza di un danno (del resto non quantificato in prima istanza e
inammissibile aggi richiesto con presentazione di domanda nuova) e chiede il rigetto dell' appello.
L'appello è infondato.
E' infatti privo di veridicità presupposto da cui parte l'U.S. Alessandria Calcio ovvero che la C.V.E.
abbia riconosciuto l' esistenza del danno e abbia invece constatato la impossibilità di farne preciso
calcolo.
Dalla lettura della delibera impugnata emerge, al contrario che la C.V.E. escluse la sussistenza di un
danno a carico della reclamante n seguito al comportamento censurabile (ma per altri aspetti) della
controparte. E, ad abundantiam, rilevò la fallacia dei parametri calcolo individuati daII' U.S.
Alessandria Calcio sul che non può che considerarsi in questa sede.
E' conseguentemente superflua qualunque riflessione sulla liquidabilità equitativa di un danno già
ritenuto "inesistente" nella fase di merito. Così come appaiono superate le questioni preliminari
riproposte dall' Hellas Verona e correttamente risolte in primo grado.
L'appello deve essere respinto, con incameramento della relativa tassa.
Per i suesposti motivi la C.A.F respinge I' appello come sopra, proposto dall' U. S. Alessandria
Calcio di Alessandria ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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