F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 3 Aprile 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. NOCERINA AWERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA PER N. 2 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BATTAGLIA LORENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Comunicato Ufficiale n. 132IC del 2.4.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 3 Aprile 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. NOCERINA AWERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA PER N. 2 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BATTAGLIA LORENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Comunicato Ufficiale n. 132IC del 2.4.1997) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 123/C del 19.3.1997, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C infliggeva al calciatore dall'U.S. Nocerina, Lorenzo Battaglia, la squalifica per due gare effettive, per avere (come riferito dall'assistente dell'arbitro), subito dopo un contrasto di giunco, colpito al volto un avversario, che era caduto a terra, con la suola della scarpa, procurandogli momentaneo dolore. Tale decisione, contro la quale I'U.S. Nocerina reclamava alla Commissione Disciplinare presso la Lega medesima, era confermata con delibera pubblicata nel C.U. n. 192/C del 2.4.1997. Si appella ora a questa Commissione la medesima società, denunciando I'eccessività della sanzione. II Battaglia, espulso dopo pochi minuti di giunco, era intatti punito, sostanzialmente, con ire giornate di squalifica; ciò che appariva sproporzionato anche all'entità del fallo, commesso in contesto di giunco e, che se avvenuto nelle modalità descritte dalI'Ufficiale di gara, avrebbe provocato conseguenze invece non verificatesi. L'appello è infondato. La società appellante ripropone, praticamente, in questa sede le medesime censure già sviluppate dinanzi alla Commissione Disciplinare, la quale. ha dato corretta risposta a quella preliminare, rilevando I'insostenibilità di una tesi che vuole sommare, alla punizione effettivamente applicata, quella corrispondente al tempo di giuoco non disputato, a seguito di espulsione. Tale calcolo è fuori dai paradigmi della disciplina sportiva, così come attualmente codificata. Quanto alle modalità della scorrettezza compiuta - pacificamente - dal Battaglia; l'argomento della contestualità di giuoco è frutto di un equivoco: il calciatore non è stato espulso per la scorrettezza commessa scontrandosi con un avversario, ma per la condotta successiva, ovvero quando, finendo la palla oltre la linea di tondo, egli teneva I' atteggiamento descritto dall'assistente dell'arbitro e quindi, chiaramente, del tutto al di fuori di esigenze e rapporti agonistici. Infine, che il fallo volontariamente commesso non abbia comportato conseguenze fisiche diverse da quelle descritte dal rapporto di gara (prestazione di cure mediche per due minuti, allo scopo di lenire il dolore della persona offesa) è stato congruamente tenuto presente, giacché, in caso contrario, la punizione avrebbe dovuto essere ben più severa. La decisione irnpugnata è dunque meritevole di conferma I' appello va rigettato, con incameramento della tassa relativa. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I' appello come sopra proposto dall' U.S. Nocerina di Nocera inferiore (Salerno) e dispone l' incameramento della relativa tassa.
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