F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 3 Aprile 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. PELORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PELORO/RAGUSA DELL’11.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 159 del 7.2.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 3 Aprile 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. PELORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
PELORO/RAGUSA DELL'11.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 159 del 7.2.1997)
Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 53 del 15.1.1997, il Giudice Sportivo presso la Divisione
Interregionale rigettava il reclamo proposto dalla U.S. Peloro avverso la regolarità della gara
Peloro/Ragusa, svoltasi I'11.12.1996 per il Campionato Nazionale Dilettanti, sul rilievo che, al
contrario di quanto asseriva la reclamante, il calciatore delI'U.S. Ragusa Rocco Antonio Divella era
regolarmente tesserato sin dal 6.12.1996, a seguito di svincolo dalla società di provenienza.
Avverso tale decisione I'U.S. Peloro ricorreva alla Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Dilettanti, la quale, cori delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 159 del 7 febbraio 1997,
confermava quella impugnata, osservando che il tesseramento del Divella (che, secondo la tesi della
ricorrente, sarebbe stato inficiato da irregolarità nella procedura di svincolo, ai sensi dall'art. 107
comma 1 N.O.I.F) era formalmente regolare e, fin tanto che non fosse stato annullato o revocato,
autorizzava costui a partecipare a gare.
Si appella ora a questa Commissione I'U.S. Peloro, osservando che il ragionamento formalistico
della Commissione Disciplinare autorizzerebbe chiunque a compiere i tesseramenti al di fuori delle
regole, con I' usbergo della apparente regolarità del cartellino; oltre tutto, con I' espresso rifiuto di
investire della cognizione del caso la Commissione Tesseramenti, la quale avrebbe potuto annullare
quello del Divella, che era stato svincolato suppletivamente nonostante la documentata
partecipazione a gare per altre società nella medesima stagione sportiva.
L'appello è infondato.
La regolarità del tesseramento del calciatore in questione non necessitava di un
accertamento della competente Commissione. ih quanto già emergeva - e non solo formalmente, per
la presenza di un "cartellino" - dagli atti. II medesimo, invero, era stato legittimamente posto in lista
di svincolo suppletiva dall'A.C. Legnano perché non aveva disputato alcuna gara nelle file della
stessa. E' vero, invece, che aveva partecipato a gare nelle file dell'A.S. Messina e della stessa U.S.
Ragusa; per il che è stato deferito al ' competente Organo disciplinare dal Presidente della L N.D.,
con atto del 9.1.1997.
Sta di fatto, però, che al, momento dalla disputa della gara in esame il calciatore era regolarmente
tesserato per il Ragusa (e infatti il deferimento concerne gare antecedenti a quella che qui ne
occupa) a seguito di rituale svincolo e successivo cartellinamento.
L'appello va dunque respinto con incameramento della relativa tassa.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge, I' appello come innanzi proposto dall'U.S. Peloro di
Messina e dispone l'incameramento della tassa versata
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