F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 10 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.C.R. MESSINA AWERSO DECISIONI MERITO GARA MESSI NA/TRECASTAGNI DEL 29.9.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Comunicato Ufficiale n. 19/Disc. del 20.2.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 10 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'A.C.R. MESSINA AWERSO DECISIONI MERITO GARA MESSI
NA/TRECASTAGNI DEL 29.9.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Sicilia - Comunicato Ufficiale n. 19/Disc. del 20.2.1997)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia con delibera pubblicata sul Comunicato
Ufficiale n. 21 deI 6 novembre 1996, infliggeva alla società Trecastagni la punizione sportiva della
perdita della gara Messina -Trecastagni del 29.9.1996, disputata nell'ambito del Campionato di
Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia, nonché l'ammenda di lire 200.000; inibiva altresì
l'accompagnatore ufficiale di tale società, Romeo Orazio, a tutto il 20.11.1996. Contestava il
Giudice alla società Trecastagni di avere impiegato, dal 29' del primo tempo sino al 52' del secondo
tempo, solo un calciatore nato dal 1° gennaio 1976 in poi anziché gli "almeno due" previsti dalla
normativa vigente.
La competente Commissione Disciplinare, adita dalla Società Trecastagni, ripristinava il risultato
conseguito sul campo dalle due squadre, annullando la decisione del primo giudice.
Appella l'A.C.R. Messina, invocando la revoca dell'impugnata delibera.
Il gravame non ha fondamento.
Ed invero risulta agli atti che la società Trecastagni ebbe ad ottemperare all'indicato obbligo; il
mancato impiego dei due "giovani" si verificò solo a seguito dell'espulsione di uno di essi e non ha
nessun effetto pregiudizievole per l'appellata, giacché la normativa pubblicata sul Comunicato
Ufficiale n.1 del 2.7.1996 espressamente esclude li permanere dell'obbligo nel caso di espulsione
dal campo di un calciatore "giovane".
L'appello va quindi respinto, con il conseguente incameramento della tassa di reclamo.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.C.R. Messina di
Messina e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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