F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 10 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. CASALVELINO. ISOLA VERDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORNEO SPERIMENTALE ALLIEVI REAL S. PRISCO/CASALVELINO ISOLA VERDE DEL 29.12.1996 (Delibera del Giudtce Sportrvo dI 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Comunicato Ufficiale n. 36 del 30.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 10 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. CASALVELINO. ISOLA VERDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORNEO SPERIMENTALE ALLIEVI REAL S. PRISCO/CASALVELINO ISOLA VERDE DEL 29.12.1996 (Delibera del Giudtce Sportrvo dI 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Comunicato Ufficiale n. 36 del 30.1.1997) La Polisportiva Casalvelino Isola Verde adiva il Giudice Sportivo di 2° Grado del Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in relazione alla gara ReaÍ San Prisco/Casalvelino, disputata per il Torneo Sperimentale Allievi il 29 dicembre 1996 e vinta dalla squadra di casa con il risultato di 5-0, deducendo che alla stessa alcuni calciatori del F.C. Real San Prisco erano stati identificati non con tessera federale ma con fotografie autenticate.La circostanza che, secondo la reclamante, dimostrava che i suddetti calciatori non erano tesserati per la società che li aveva schierati o quantomeno realizzava un' irregolarità nel tesseramento, avrebbe dovuto comportare la irregolare posizione di detti calciatori e, quindi, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara in parola con il punteggio di 0-2 per la società che li ha utilizzati. II Giudice Sportivo di 2° Grado respingeva il reclamo, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 30 gennaio 1997, dopo avere riscontrato che tutti i calciatori identificati nella suddetta gara dal Direttore di gara con foto autenticata risultavano regolarmente tesserati per il F.C. Real San Prisco. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la Polisportiva Casalvelino Isola Verde insistendo sulle deduzioni già formulate in prime cure. L'appello deve essere respinto. Ed invero, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, ciò che rileva, per ritenere regolare o irregolare la partecipazione dr un calciatore ad una gara, è la sua effettiva posizione di tesseramento e non lo strumento attraverso d quale viene identificato dal Direttore di gara. Orbene, tutti i calciatori identificati dall' arbitro della gara in contestazione con foto autenticata, sono tutti tesserati per il F.C. Real San Prisco, anche se in occasione della predetta gara, non erano forniti della tessera federale, e pertanto erano tutti in posizione regolare. L'appello, in conclusione deve essere respinto. La tassa di reclamo, di conseguenza, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l' appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Casalvelino Isola Verde di Casal Velino. (Salerno ed ordina I' incameramento della tessa versata.
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