F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 10 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S. S VIRTUS CARANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS CARANO/ASCOM FRATTESE DEL 24. 11. 1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Comunicato Ufficiale n. 58 del 6. 2. 1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 10 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA S. S VIRTUS CARANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
VIRTUS CARANO/ASCOM FRATTESE DEL 24. 11. 1996 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Comunicato Ufficiale n. 58 del 6. 2. 1997)
La società Ascom Frattese proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare preso il Comitato
Regionale Campania in relazione alla gara Virtus Carano/Ascom Frattese, disputata il 24 novembre
1996 per il Campionato di 2a Categoria e terminata con il punteggio di 3-2 per la squadra di casa,
deducendo che la S.S. Virtus Carano aveva fatto partecipare a detta gara alcuni calciatori in
posizione irregolare e chiedendo,quindi, che alla predetta società venisse inflitta la punizione
sportiva della perdita della gara.
La Commissione Disciplinare, accertata attraverso I' Ufficio Tesseramento la posizione irregolare
del calciatore Brodella Michele, accoglieva il reclamo e irrogava alla S.S. Virtus Carano, ai sensi
dall'art. 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita dellà
gara con il punteggio di 0-2 (Comunicato Ufficiale n. 58 del 6 febbraio 1997).
Propone appello in questa sede la S.S. Virtus Carano che sostiene di avere ottenuto in prestito
temporaneo il calciatore Brodella dalla S.S.C. Mondragonese nell'annata sportiva 1990/91 e di
averlo definitivamente "acquisito" nella successiva stagione 1991/92, di tal che deve ritenersi frutto
di errore la mancata inclusione del calciatore nei tabulati della società:
L'appello si rivela infondato. L'argomento opposto dall'appellante, invero, ad avviso della C.A.F.,
non sopportato da alcun elemento documentale, non è idoneo a contrastare le risultanze degli
accertamenti effettuati dal primo giudice presso I' Ufficio Tesseramento risultando, tra I' altro, del
tutto inverosimile che la mancata inclusione del predetto calciatore nei tabulati attinenti alla società
non sia stata dalla stessa rilevata dal 1992 ad oggi. Più aderente alla realtà si rivela, invece, la tesi
rappresentata dalla società controinteressata, secondo cui le argomentazioni dedotte dall'appellante
sono inveritiere e non resistono ad un esame più approfondito. Ed infatti, risultando il predetto
calciatore tesserato per la S.S.C. Mondragonese per la stagione sportiva 1990/91, lo stesso non
poteva essere ceduto alla S.S. Virtus Carano che in via temporanea come si afferma dall'appellante
che pertanto costruisce la sua tesi difensiva su una base reale. II predetto calciatore, peraltro, risulta
essere svincolato dalla società di appartenenza nel 1992 e, pertanto, non poteva essere "acquisito°
nel 1992 con un trasferimento in via definitiva, come si afferma dall'appellante, ma con un nuovo
tesseramento, di cui, peraltro, non v'è traccia. ` .
L'appello della S.S. Virtus Carano, dunque, deve essere rigettato e la decisione impugnata
confermata.
La tassa di reclamo, di conseguenza, deve essere incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge I' appello come sopra proposto dalla S.S. Virtus Carano di
Carano (Caserta) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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