F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 10 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. APPIGNANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 INFLITTA AL CALCIATORE FIORANI FIORENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Comunicato Ufficiale n. 33 del 27.2.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 10 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. APPIGNANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
PER ANNI 4 INFLITTA AL CALCIATORE FIORANI FIORENZO (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Comunicato Ufficiale n. 33 del 27.2.1997)
II Dott. Proc. Romano Carancini, delegato dal Presidente pro-tempore dall'U.S. Appignanese, ha
proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Marche, di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 27 febbraio 1997, con la
quale, in parziale accoglimento del reclamo della detta societ8, veniva ridotta da 5 a 4 anni fa
sanzione della squalifica inflitta al calciatore Fiorani Fiorenzo.
L'appello è inammissibile.
Rileva il Collegio che l'appello non è stato sottoscritto dal legale rappresentante della U.S.
Appignanese, ma dal Dott. Proc. Carancini cui la società ha conferito mandato ad lites mediante
delega a margine dell'atto di impugnazione.
Orbene, osserva il Collegio che, a norma del art. 23 n. 5 C.G.S., i reclami devono essere inoltrati
direttamente dalle parti interessate; pertanto, ai sensi del comma 1 del citato articolo, ove legittimata
a proporre, reclamo sia una società, il relativo atto deve essere inviato dal Presidente, il quale ne ha
istituzionalmente la rappresentanza, e non da un rappresentante del Presjdente della società, non
essendo prevista dai vigenti regolamenti una tale delega.
Né può considerarsi come valida sottoscrizione, ai fini che concernono,la firma del Presidente
apposta a margine della delega, essendo questa finalizzata esclusivamente al conferimento della
procura e non potendo univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a fare
proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto.
Per i suesposti motivi la C. A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 1 , C.G.S., perché
sottoscritto da persona non legittimata l'appello come sopra proposto dall'U.S. Appignanese di
Appignano (Macerata). Ordina l'incameramento della tassa versata.
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