F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 10 Aprile 1997 APPELLO DELL’A.S. LODIGIANI AVVERSO LA CONVALIDA DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL TESSERAMENTO GIOVANILE ANNUALE DI CALCIATORI DIVERSI, DISPOSTO DAL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA EX ART. 42 COMMA 1 LETT. A) N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti Comunicato Ufficiale n. 781D – Riunione del 24I25.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 10 Aprile 1997 APPELLO DELL'A.S. LODIGIANI AVVERSO LA CONVALIDA DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL TESSERAMENTO GIOVANILE ANNUALE DI CALCIATORI DIVERSI, DISPOSTO DAL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA EX ART. 42 COMMA 1 LETT. A) N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti Comunicato Ufficiale n. 781D - Riunione del 24I25.1.1997) Con atto 30.11.1996 l'A.S. Lodigiani reclamava avverso il provvedimento del Comitato Provinciale di Roma di revoca del tesseramento giovanile "annuale" dei calciatori ultraquattordicenni Pacilli Federico, Milano Alessandro, Piccirilli Armando, Coco Emiliano, Paris Daniele, Carapellese Armando, Salvati Fabio, Di Porzio Adriano, Gresta Matteo, Tota Valerio, La Bruna Marco, Gimelli Cristiano, Patarini Fabio, Ruzzeddu Fabio, Fuoco Marco, Palosoia Mauro, Tocci Davide, Cirigliano Gianluca, Brannetti Diego, Proia Francesco, Bertarelli Simone, Maggiolini Tiziano, Migliarelli Simone e De Rocchis David. La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale 18/D del 24/25 gennaio 1997, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.S. Lodigiani, reiterando le proprie difese. II gravame è infondato. Ed invero la decisione di revoca è stata adottata dal Comitato Provinciale di Roma in obbedienza al combinato disposto degli arti. 31, 32 e 33 N.O.I.F., secondo cui le società associate ad una delle Leghe Professionistiche (e l'A.S. Lodigiani risulta associata alla Lega Professionisti Serie C) non possono tésserare con normale tesseramento giovanile i giovani "ultraquattordicenni". Le elaborate argomentazioni dell'appellante e le ragioni di opportunità che suggerirebbero una diversa soluzione trovano un insuperabile ostacolo nella chiara lettera delle previsioni regolamentari. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Lodigiani di Roma e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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