F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 17 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.C. LECCHESE PESCARENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 15.6.1996 INFLITTA AL CALCIATORE FERA ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Comunicato Ufficiale n. 24 del 16.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 17 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'U.C. LECCHESE PESCARENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 15.6.1996 INFLITTA AL CALCIATORE FERA ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Comunicato Ufficiale n. 24 del 16.1.1997) In base alle risultanze del rapporto dell'arbitro relativo alla gara Lecchese Pescarenico/Calolziocorte disputatasi il 15.12.1996, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia squalificava il calciatore Alessandro Fera sino al 30.6.1997 per il comportamento tenuto nei confronti del Direttore di gara. Tale provvedimento veniva impugnato dinanzi alla Commissione Disciplinare presso detto Comitato dell'U.S. Lecchese Pescarenico che riteneva eccessiva la sanzione inflitta. Contestualmente al reclamo, il Presidente del Comitato Regionale Lombardia, richiamati gli atti ritenendo la sanzione irrogata incongrua, dichiarava la nullità del procedimento di 1° grado ed investiva la Commissione Disciplinare per un nuovo provvedimento. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 24 del 16 gennaio 1997, deliberava di squalificare il calciatore Fera Alessandro a tutto giugno 1998 e di comminare all'U.S. Lecchese Pescarenico I'ammenda di L. 150.000 e all'A.C. Calolziocorte I'ammenda di L. 120.000, mentre dichiarava il non luogo a procedere in merito al reclamo dall'U.S. Lecchese Pescarenico. Tale decisione viene impugnata davanti a questa C.A.F dall'U.C. Lecchese Pescarenico che chiede che il calciatore "venga giudicato e punito per i fatti realmente avvenuti" e non per quelli non commessi. Rivela questa Commissione che, ai sensi dall'art. 35 punto 5 C.G.S., la particolare legittimazione dei Presidenti dei Comitati Regionali di richiamare gli atti dei procedimenti di primo grado e di "dichiarare la nullità dei procedimenti" stessi è limitata, con una norma derogatoria incontestabilmente di stretta interpretazione, alla sola ipotesi di procedimenti di primo grado svoltisi davanti ai "Giudici Sportivi dei Comitati Provinciali o Locali", ipotesi questa che non ricorre nelle specie. La decisione impugnata, radicalmente viziata nei suoi presupposti, va quindi annullata senza rinvio. Per questi motivi la C.A.F., decidendo sull'appello come innanzi proposto dall'U.C. Lecchese Pescarenico di Lecco (Como), annulla senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per inammissibilità dell'atto di impugnazione, da parte del Presidente del Comitato Regionale Lombardia della decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale medesimo. Ordina la restituzione della tassa versata.
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