F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 17 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CANDIA AWERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.1.1999 INFLITTA AL GIOCATORE ZUCCARI GIANLUCA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Comunicato Ufficiale n. 32 del 13.3.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 17 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. CANDIA AWERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL
23.1.1999 INFLITTA AL GIOCATORE ZUCCARI GIANLUCA (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Comunicato Ufficiale n. 32 del 13.3.1997)
L'U.S. Candia ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 13
marzo 1997, con la quale, in parziale accoglimento del proprio reclamo, veniva ridotta dal
23.9.2000 aI 23.1.1999 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Zuccari Gianluca dal
Giudice Sportivo presso il detto Comitato per atti di violenza nei confronti dell'arbitro della gara
Avenza/Candia Romagnano del 19.1.1997.
I fatti rassegnati dal Direttore di gara con il rapporto del 19.1.1997 sano stati confermati con il
supplemento richiesto dal Giudice Sportivo, nonché in sede di audizione, il 7.3.1997, dinanzi la
Commissione Disciplinare.
Nel referto l'arbitro riferiva i fatti in questi termini: "mentre mi erano intorno ricevevo una testata
violenta dallo Zuccari, che mi colpiva all'altezza del sopracciglio sinistro, cadevo all'indietro
battendo la testa rimanevo per alcuni secondi disteso a terra per il forte dolore procuratomi".
AI rapporto arbitrale 'veniva allegato referto medico del pronto Soccorso della U.S.L. n. 8 di
Arezzo, attestante che il Direttore di gara, Brocci Fabio, visitato alle ore 19.10 del 19.1.1997,
presentava "contusione periorbitaria e lesione di capsula dentale". La società, proponendo reclamo
avverso il provvedimento di squalifica adottato dal Giudice Sportivo, ha sostenuto la tesi della non
volontarietà della testata, in quanto conseguenza diretta della perdita dell'equilibrio da parte dello
Zuccari perché spinto alle spalle da un proprio compagno che gli "s'appoggiava violentemente sulla
schiena".
Sulla base dell'audizione dell'arbitro e di tutti gli elementi acquisiti dalla Commissione Disciplinare,
la sanzione della squalifica veniva ridotta nella misura suindicata.
In questa sede la società sostiene come la non univocità e la contraddittorietà delle risultanze degli
atti ufficiali non rendano gli stessi validi ed efficaci ai fini della valutazione circa la volontarietà del
gesto violento contestato allo Zuccari e chiede quindi che la squalifica venga ulteriormente ridotta
ove si consideri li calciatore responsabile della sola spinta data all'arbitro.
L'appello va respinto.
Ritiene il Collegio che la tesi difensiva della società non possa essere asseverata. Ed invero, le
conseguenze lesive della testata allo zigomo, attestate dal referto medico. non appaiono compatibili
con la denuncia dei fatti, così come descritti dalla società a presidio della propria tesi difensiva.
Ma vi è di più; il Direttore di gara con il primo referto è stato chiaro e perentorio nell'attribuire al
calciatore Zuccari l'iniziativa violenta culminata con la testata allo zigomo sinistro, con conseguente
caduta, e che ha. reso necessario il soccorso del massaggiatore.
Alle suesposte considerazioni si aggiunga il rilievo contenuto proprio nello stesso referto arbitrale e
cioè l'indifferenza mostrata dopo il fatto dall'autore materiale del gesto violento rispetto alle
conseguenze che dallo stesso erano derivate, che mal si concilia con la versione fornita dalla
società.
La sanzione inflitta va pertanto confermata.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalI'U.S. Candia di
Massa e dispone l'incameramento della tassa versata.
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