F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 17 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA CORCIANOIPO BANDINO DEL 7.12.1996 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria – Comunicato Ufficiale n. 30 del 15.1.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 17 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it
RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO
DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA CORCIANOIPO BANDINO DEL 7.12.1996
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria - Comunicato Ufficiale n. 30
del 15.1.1997)
La gara Corciano/Po Bandino, valevole per il Campionato umbro di 2° Categoria e in calendario il
7.12.1996, non venne disputata per la mancata presentazione della S.S. Po Bandino. Questa
rivolgeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria sostenendo la propria
convinzione che l'incontro dovesse svolgersi l'8.12.1996 ma l'Organo adito, con delibera pubblicata
nel C.U. n. 30 del 16.1.1997, rilevatane l'infondatezza applicava alla reclamante la punizione
sportiva delta perdita della gara e l'ammenda di L. 200.000 per prima rinuncia.
Tale decisione era confermata dalla Commissione disciplinare di detto Comitato, cui la S..S. Po
Bandino si era rivolta, come da C.U. n. 34 del 6 febbraio 1997.
Con reclamo dell'11.3.1997 - proposto ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. c) C.G.S. -
il Presidente della L.N.D. denunciava l'omessa applicazione, a carico della società rinunciante, della
sanzione ulteriore della penalizzazione di un punto in classifica, come .previsto dall'art. 53 comma 2
N.O.I.F..
II reclamo è fondato.
La S.S. Po Bandino è stata considerata come rinunciataria e pertanto gli Organi della disciplina
sportiva avrebbero dovuto dare completa attuazione alla previsione sanzionatoria dell'art. 53
succitato, la quale contiene, oltre alla punizione sportiva, anche la penalizzazione di un punto in
classifica.
Non sono accoglibili le richieste difensive dalla S.S. Po Bandiho, la quale a suo tempo non impugnò
ia delibera della Commissione Disciplinare ed oggi ripropone argomenti che non attengono al
merito e alla fondatezza del reclamo del Presidente della L.N.D., ma che concernono
esclusivamente la legittimità delle decisioni in punto di rinuncia, sulle quali si é ormai formato il
giudicato, con unica esclusione dell'aspetto sanzionatorio.
In accoglimento del reclamo, deve disporsi l'inflizione della penalizzazione di un punto in
classifica, a carico della S.S. Po Bandino.
Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig.
Presidente della L.N.D., infligge alla S.S. Po Bandino di Città della Pieve (Perugia), la sanzione
della penalizzazione di n. 1 punto in classifica, a norma dell'art. 53 n. 1 C.G.S., per rinuncia alla
disputa della suindicata gara.
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