F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 17 Aprile 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 40.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA PERU- GIA/MILAN DEL 23.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Comunicato Ufficiale n. 365de1 14.3.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 17 Aprile 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI
L. 40.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA PERU-
GIA/MILAN DEL 23.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la
Lega Nazionale Professionisti - Comunicato Ufficiale n. 365de1 14.3.1997)
II Giudice Sportivo presso La Lega.Nazionale Professionisti infliggeva alla A.C. Perugia
I'ammenda di L. 40.000.000 con diffida per le intemperanze poste in essere dai sostenitori locali nel
corso della gara del Campionato di Serie A Perugia/Milan del 23.2.1997: l'episodio più grave era
rappresentato da un fitto lancio di oggetti contro un calciatore avversario che stava lasciando il
campo a seguito di espulsione e veniva colpito da uno di tali oggetti al sopracciglio sinistro,
riportando una lesione con copiosa
perdita di sangue. La decisione era confermata dalla Commissione Disciplinare presso detta Lega
adita dell'A.C. Perugia, con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 365 del 14 marzo 1997.
Avverso tale pronuncia la società ha proposto appello a questo Collegio, rinnovando le
argomentazioni,già avanzale nel reclamo di prime cure. II gravame è privo di fondamento. Non può
riconoscersi alcun valore all'assunto dell'appellante secondo cui il ferimento del calciatore del Milan
sarebbe stato provocato da un'azione di giuoco e non già da un oggetto scagliato dai sostenitori
locali. Tale allegazione difensiva si pone in assoluto contrasto con quanto risulta dagli atti ufficiali
(rapporto dell'assistente dell'arbitro e successivo supplemento) a quali fanno tede nel presente
giudizio, non solo per il dettato regolamentare, ma anche per la loro linearità e coerenza. La
sanzione inflitta è del tutto adeguata rispetto alla particolare rilevanza degli addebiti, tenuto altresì
conto della reiterata recidiva della società in materia di lancio di oggetti in campo. II proposto
appello deve essere, quindi rigettato, con conseguente incameramento della-tassa di reclamo. Per
questi motivi 1a C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall' A.C. Perugia di Perugia e
dispone l'incamèramento della tassa versata.
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