F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 17 Aprile 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA FERMANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TURCHESCHI ENRICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Professionisti Serie C- Comunicato Ufficiale n: 1421C del 14.4.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 17 Aprile 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA FERMANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TURCHESCHI ENRICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Professionisti Serie C- Comunicato Ufficiale n: 1421C del 14.4.1997) La Fermana Calcio ha.proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso là lega Professionisti Serie C, di cui al Comunicato Ufficiale n 142/C pubblicato il 16 aprile 1997, con la quale è stata confermata la sanzione della squalifica per tre gare del calciatore Turcheschi Enrico inflittagli dal Giudice Sportivo per gesto di scherno rivolto al pubblico nel corso della gara Fermana Calcio/Ascoli Calcio del 6.4.1997. La reclamante nega che il Turcheschi abbia compiuto alcun gesto di scherno e sostiene invece che il guardalinee, al quale il calciatore nell'occasione volgeva le spalle, avrebbe equivocato sul gesto da questi rivolto ai propri tifosi, che occupavano la sola tribuna centrale per invitarli all' incitamento, e non ai tifosi avversasi che erano nel "Settore distinti" opposto alla tribuna. Chiede quindi l'annullamento della restante squalifica di due giornate ancora da scontare. L'appello non può trovare accoglimento. Ritiene il Collegio che la decisione impugnata non meriti censura alcuna, posto che, a fronte delle risultanze degli atti ufficiali - che come noto sono assistiti da fede privilegiata -, la società appellante non ha fornito elementi tali da inficiarne in qualche modo l'attendibilità, per cui, allo stato, le considerazioni dalla stessa svolte costituiscono delle mere allegazioni difensive. Per quanto concerne l'entità della sanzione, la stessa appare congrua in relazione alla gravità del fatto, già di per sé offensivo, soprattutto in considerazione della sua potenzialità nell'istigare una reazione violenta dei tifosi avversari. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Fermana Calcio di Fermo (Ascoli Piceno) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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