F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 23 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. SPORTING BATTIATI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI SPORTING BATTIATI/LIBERTAS CATANIA NUOVA DEL 16.3.1997 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Comunicato Ufficiale n. 36 del 3.4.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 23 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. SPORTING BATTIATI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI SPORTING BATTIATI/LIBERTAS CATANIA NUOVA DEL 16.3.1997 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Comunicato Ufficiale n. 36 del 3.4.1997) All'esito della gara Sporting Battiati / Polisportiva Libertas Catania Nuova, disputata il 16.3.1997 nell'ambito del Campionato Giovanissimi del Comitato Provinciale di Catania e terminata col punteggio di 7 a 1, la Polisportiva Libertas Catania Nuova proponeva rituale reclamo adducendo che nell'occasione la squadra avversaria aveva schierato il calciatore Strano Orazio, già tesserato con la società M.A.D.S. Viola. Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 36 del 3 aprile 1997, nell'accogliere il reclamo, infliggeva alla società Sporting Battiati la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2, tredici punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione, in relazione alle gare in cui la società aveva irregolarmente utilizzato il calciatore, e l'ammenda di lire 250.000; squalificava il calciatore Strano Orazio sino al 30.6.1997; revocava per invalidità a cura dell'emittente Comitato Provinciale di Catania e nei modi previsti dalla normativa federale il tesseramento del calciatore in favore della società Sporting Battiati; inibiva infine Russo Claudio sino al 30.6.1997. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale la società Sporting Battiati, invocando la declaratoria di inammissibilità del reclamo introduttivo e comunque l'annullamento della delibera limitatamente ai tredici punti di penalizzazione. II gravame è parzialmente fondato. Ed invero il primo giudice bene ha rilevato il secondo illegittimo tesseramento del calciatore in favore della società attuale appellante, risultante per tabulas, e bene ha quindi inflitto la rituale punizione sportiva oltre che le sanzioni conseguenti; però, in mancanza del prescritto deferimento degli organi a tanto deputati, avrebbe dovuto limitare il suo esame alla sola gara del 16.3.1997, oggetto del reclamo della Polisportiva Libertas Catania Nuova, e non già estenderlo alle altre partite di campionato disputate da Strano Orazio per i colori della Sporting Battiati. Stima pertanto la Commissione di dovere annullare l'impugnata delibera limitatamente alla inflitta penalizzazione, e di dove la confermare nella restante parte. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Pol. Sporting Battiati di S. Agata Li Battiati (Catania), così provvede: - annulla l'impugnata delibera nella parte che infligge all'appellante la sanzione della penalizzazione di tredici punti in classifica; - la respinge nel resto; - ordina la restituzione della tassa versata.
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