F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 23 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S.C. COLLESANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLLESANO/NISCEMI DEL 15.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Comunicato Ufficiale n. 15/Disc. del 23.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 23 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S.C. COLLESANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLLESANO/NISCEMI DEL 15.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Comunicato Ufficiale n. 15/Disc. del 23.1.1997) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia con decisione pubblicata nel C.U. n. 27 del 18 dicembre 1996 comminava alla S.C. Collesano la punizione sportiva di perdita, con il risultato di 0-2, della gara Collesano/Niscemi del 15.12.1996, proseguita pro-forma dal Direttore di gara per gravi intemperanze dei tifosi locali, La Commissione Disciplinare presso detto Comitato, con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 15/Disc. del 23 gennaio 1997, respingeva il reclamo proposto dalla S.C. Collesano. Ricorre ora a questa Commissione di Appello Federale la S.C. Collesano L'appello deve tuttavia essere dichiarato inammissibile. Infatti, successivamente al preannuncio telegrafico del reclamo con richiesta di copia degli atti ufficiali, del 28.1.1997, la S.C. Collesano, alla quale in data 15.2.1997 era stata inviata copia dei richiesti documenti ufficiali, non ha fatto alcun seguito, non esplicitando i motivi di gravame. Ne consegue che il reclamo si appalesa inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, per omesso invio dei motivi di reclamo dopo la ricezione della richiesta di copia degli atti ufficiali, I'appello come sopra proposto dalla S.C. Collesano di Collesano (Palermo) ed ordina incamerarsi la relativa tassa
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