F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 23 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SANGIORGESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL.31.121999 INFLITTA AL SIG. RICCI FEDERICO IN RELAZIONE ALLA GARA SANGIORGESE/MONTURANESE DEL 2. 2. 1997(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Comunicato Ufficiale n. 33 del 27.2.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 23 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. SANGIORGESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE
FINO AL.31.121999 INFLITTA AL SIG. RICCI FEDERICO IN RELAZIONE ALLA GARA
SANGIORGESE/MONTURANESE DEL 2. 2. 1997(Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Marche - Comunicato Ufficiale n. 33 del 27.2.1997)
L'U.S. Sangiorgese ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Marche in ordine alla gara Sangiorgese/Monturanese del 2.2.1997 avverso la delibera del
Giudice Sportivo del 5.2.1997 con la quale al Presidente dall'U.S. Sangiorgese, Sig, Ricci Federico,
è stata inflitta Ia inibizione à ricoprire cariche sociali e federali fino al 31.12.1999.
La Commissione Disciplinare, vagliate le controdeduzioni della ricorrente, ha ritenuto pienamente
provata, in base agli atti ufficiali, la responsabilità del Ricci ed ha affermato la congruità della
sanzione inflittagli in rapporto all'accaduto.
Contro questa decisione I'U.S. Sangiorgese ha prbposto appelló in questa sede. Ribadendo le
argomentazioni esposte in primo grado, I'appellante sostiene la tesi dell'errore di persona nei
confronti del Sig. Federico Ricci per quanto attiene all'aggressione fisica subita dall'arbitro mentre
si allontanava dallo stadio. Secondo I'U.S. Sangiorgese il Presidente della società si era recato negli
spogliatoi solo per proteggere I'arbitro dalle intemperanze dei tifosi. II convincimento dell'arbitro
sarebbe derivato da una situazione confusa che lo ha portato a collegare, senza fondamento, la
precedente presenza del Ricci nello spogliatoio con la successiva aggressione.
Questa Commissione d'Appello, esaminate le argomentazioni dedotte, non ritiene sussistere
riscontri oggettivi persuasivi tali da porre il ragionevole dubbio dell'errore di persona.
L'arbitro ha confermato integralmente, dinanzi alla Commissione Disciplinare, il proprio referto ed
ha ribadito di aver identificato con certezza I'autore dell'aggressione nella persona del Ricci.
Restano, pertanto, ferme le risultanze degli atti ufficiali.
Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. Sangiorgese di
Porto San Giorgio (Macerata) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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