F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 23 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SANGIORGESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL.31.121999 INFLITTA AL SIG. RICCI FEDERICO IN RELAZIONE ALLA GARA SANGIORGESE/MONTURANESE DEL 2. 2. 1997(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Comunicato Ufficiale n. 33 del 27.2.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 23 Aprile 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'U.S. SANGIORGESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL.31.121999 INFLITTA AL SIG. RICCI FEDERICO IN RELAZIONE ALLA GARA SANGIORGESE/MONTURANESE DEL 2. 2. 1997(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Comunicato Ufficiale n. 33 del 27.2.1997) La Polisportiva Arronese ha proposto appello a questa C.A.F avverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 6 marzo 1997, che, riformando il provvedimento del Giudice Sportivo che aveva sancito la perdita della gara Arronese/Amerina per 0-2 ai danni di quest'ultima, aveva invece disposto la ripetizione della stessa. Lamenta la ricorrente I'erroneità del giudizio espresso dalla Commissione Disciplinare, sul presupposto che avendo i fatti di violenza rappresentati dal Direttore di gara assunto proporzioni tali da determinare quest'ultimo ad abbandonare il terreno di giuoco ed a sospendere la gara, I'unica sanzione da applicare in tal caso sarebbe stata quella della perdita della gara in danno della società oggettivamente responsabile dei fatti che avevano determinato I'arbitro a sospendere la gara. La C.A.F ritiene di dovere confermare la decisione della Commissione Disciplinare in quanto, sul presupposto imprescindibile che essendo il giudice esclusivo titolare, nelI'ambito della sua funzione giurisdizionale, del giudizio sullo svolgimento o regolarità della gara, può, anzi, deve, valutare in concreto, i fatti avvenuti così come rassegnati nel referto del Direttore di gara e quindi stabilire, se ed in quale misura, gli stessi abbiano legittimato, in concreto, la decisione dell'arbitro di sospendere la gara. E' questo un principio che la C.A.F intende riaffermare onde evitare che venga surrettiziamente sottratto al Giudizio Sportivo l'escusivo potere di sancire la sussistenza o meno dei presupposti utili ad esprimere il giudizio in positivo od in negativo sulla regolarità della gara e con il solo limite, ovviamente di cui all'art. 18 C.G.S. nella parte in cui riserva all'arbitro la delibazione di régolarità della gara per i fatti che "investano decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro e che siano devoluti all'esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco". Fissato e dichiarato ineludibile detto principio, è ovvio che il criterio cui il giudice deve ispirarsi è quello sancito dall'art." 7 C.G.S. con riferimento ai fatti rassegnati nel rapporto dell'arbitro e con l'obbligo di recepirli senza porli in dubbio con motivazione apodittica od illogica. Com'è noto, il su citato articolo 7 riguardante le "Sanzioni inerenti alla disputa delle gare. - Punizione Sportiva" sancisce innanzi tutto il principio della responsabilità oggettiva della società in ordine a fatti e situazioni: a) - che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara; b) - che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, La sanzione prevista, anzi imposta dalla norma, è quella della perdita della gara con il punteggio di 0-2,.che può essere inflitta anche ad entrambe le società, quando di ' esse si accerti la responsabilità oggettiva. Non vi è dubbio sulla conseguenzialità della sanzione tutte le volte in cui si stabilisca esservi stato un rapporto dl causalità 'fra "i fatti e le situazioni" ed il regolare svolgimento o la regolare effettuazione, intendendosi per regolare effettuazione anche il rispetto di tutte le norme regolamentari. L'unica deroga sul piano sanzionatorio, espressa peraltro in termini chiari dal legislatore con un "tuttavia" inserito nella norma è quella che prevede sanzione diversa ,dalla perdita della gara e cioè la penalizzazìone di punti in classifica allorché "i fatti e le situazioni"; imputabili ad accompagnatorl o sostenitori nella società, abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una od entrambe le società. Poiché il successivo paragrafo,4 dello stesso articolo 7 prende in considerazione ' "fatti che, per la loro natura, non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici':il legislatore ha inteso afidare ampi spazi di discrezionalità al giudice ai fini di ammettere: a)-giudizio di declatoria della regolarità della gara; b)-provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; c)-provvedimento di annullamento della gara e ripetizioni della stessa. E' chiaro il carattere di sussidiarietà dí netta norma, per i casi che sfuggono alla definizione di "fatti e situazioni"di cui alla prima parte dell'articolo 7 e cioè di quelli che, se verificatisi, impongono la sanzione della perdita della gara. Utilizzando tali principi, chiaramente espressi dalla normativa, gli organi di giustizia sportiva, con iÍ solo limite della valutazione dei fatti rassegnati dal Direttore di gara, possono, anzi devono, prescindere dalle decisioni assunte in campo dal Direttore di gara, anche se suggerite da apprezzabili ragioni di opportunità e quindi decidere se la gara si è svolta regolarmente includendo nel concetto di regolarità anche I'osservanza delle norme indicate nel capitolo "Regole del Giuoco Calcio". II caso di specie, in cui la Commissione Disciplinare ha ritenuto sussistere i presupposti per I'applicazione del n. 4 lett. c) dell'ari. 7 C.G.S., disponendo fa ripetizione della gara, si presenta come puntuale verifica dei principi sopra enunciati. Ed invero, per le ragioni espresse nel provvedimento impugnato e che questa Commissione condivide, la decisione di sospensione della gara assunta dall'arbitro non era adottabile in quanto non sostenuta dai presupposti in fatto che la norma esige dover sussistere. L'appello della Pol. Arronese non può, pertanto, trovare accoglimento. Per questi motivi la C.A.F respinge I'appello come innanzi proposto dalla Pol. Arronese di Arrone (Terni) ed ordina I'incameramento della relativa tassa.
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