F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 11 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. PIEVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VISCONTI/PIEVESE DELL’1.5.1996 (Delibera della Commisslone DIsciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 42 del 30.5.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 11 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. PIEVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VISCONTI/PIEVESE DELL'1.5.1996 (Delibera della Commisslone DIsciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 42 del 30.5.1996). La Polisportiva Pievese ha proposto appello a questa C.A.F avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata sul Com. Uff. n. 42 del 30 maggio 1996, con la quale è stato confermato il provvedimento del Giudice Sportivo che aveva deliberato di "dare partita persa" per 0-2 alla Pol. Pievese relativamente alla gara che si sarebbe dovuta disputare sul campo dall'U.S. Visconti in data 1.5.1996. Secondo la ricorrente la mancata presentazione della propria squadra per la gara di cui sopra è da ascriversi esclusivamente alla omessa comunicazione della nuova data fissata per la disputa dell'incontro. L'appello è fondato e va accolto. Ed invero, non può ritenersi esaustivo, ai fini della comunicazione e della ricezione della stessa, il telegramma spedito alla Pol. Pievese dal Comitato Regionale il 29.4.1996 e da questa ritirato il 2.5.1996. Essendo stata rinviata, per impraticabilità del campo, la gara con I'U.S. Visconti del 25.4.1996, ed essendo stata fissata come nuova data dell'incontro quella dell'1.5.1996, occorreva ed occorre stabilire se possa esser qualificata valida la comunicazione effettuata a mezzo telegramma alle due società interessate. A parere di questa Commissione Federale, si deve prescindere dal tema relativo alla validità della comunicazione telegrafica inviata presso il recapito dichiarato dalla Pol. Pievese, essendo invece rilevante e determinante solo l'individuazione del mezzo regolamentare di comunicazione della data fissata per la disputa dell'incontro. Orbene, per tassativa ed inderogabile disposizione del regolamento, le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali che sono assistiti dalla presunzione della conoscenza fin dal giorno della pubblicazione. Pertanto, "la decisione" di fare disputare la partita in data 1.5.1996 assunta dal Comitato Regionale Lombardia, doveva essere resa nota mediante comunicato ufficiale, peraltro pubblicato in tempo utile. E' avvenuto, invece, nel caso di specie, che la decisione è stata pubblicata sul Com. Uff. n. 37 in data 3.5.1996, addirittura in data successiva a quella fissata per il recupero della gara. Non guasta, infine, aggiungere che, come asserito dalla PoI. Pievese il Comitato avrebbe fissato il recupero della gara in. "una data non prevista dal calendario ufficiale per i recuperi", così come prefissati dal C.U. n 1 della L N D per la stagione 1995/96. Per questi motivi, la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Pievese di Pieve Emanuele (Milano), annulla I'impugnata delibera disponendo I'effettuazione della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata .
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