F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 11 Luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE DI NON LUOGO A PROCEDERE NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI PIERRO CARMINE E D’AVANZO GIOVANNI ASSUNTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DI TESSERATI VARI E DELL’U.S. CASALNUOVO CALCIO R.V., PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOYS CAIVANESE/CASALNUOVO CAL- CIO R.V. DEL 23.1.1993 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 69 dell’ 11.5.1995).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 11 Luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE DI NON LUOGO A PROCEDERE NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI PIERRO CARMINE E D'AVANZO GIOVANNI ASSUNTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DI TESSERATI VARI E DELL'U.S. CASALNUOVO CALCIO R.V., PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOYS CAIVANESE/CASALNUOVO CAL- CIO R.V. DEL 23.1.1993 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 69 dell' 11.5.1995). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 69 dell'11 maggio 1995, infliggeva al calciatore Zona Vinicio - ritenuto responsabile di aver partecipato sotto falso nome alla gara Boys Caivanese/Casalnuovo Calcio R.V. del 23.1.1993 nelle file dall'U.S. Casalnuovo Calcio R.V e di aver colpito con una testata I'arbitro di quella gara, causandogli lesioni personali - la squalifica per cinque anni; puniva altresì I'U.S. Casalnuovo Calcio R.V. con I'ammenda di L. 500.000; dichiarava infine di non poter deliberare nei confronti di Pierro Carmine e di D'Avanzo Giovanni, rispettivamente consigliere ed accompagnatore delI'U.S. Casalnuovo Calcio R.V., accusati di aver permesso la partecipazione del calciatore Zona alla indicata partita, perché non più tesserati per tale società né con altre del Comitato Regionale Campania. Avverso tale ultima statuizione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione il Procuratore Federale della FI.G.C., invocando anche per il Pierro e il D'Avanzo un'adeguata sanzione. Osserva la C.A.F che il gravame è fondato. Ed invero risulta per tabulas che Pierro Carmine e D'Avanzo Giovanni, nelle rispettive qualità, consentirono la partecipazione di Zona Vinicio sotto il falso nome di Corcione Antonio; è pacifico altresì che la Commissione Disciplinare avrebbe potuto benissimo affermare e sanzionare la responsabilità dei predetti sulla base della loro posizione di tesseramento per I'U.S. Casalnuovo Calcio R.V al momento dell'addebito contestato. Stima pertanto la C.A.F., in parziale riforma dell'impugnata delibera, di dover dichiarare Pierro Carmine e D'Avanzo Giovanni responsabili dell'infrazione disciplinare loro ascritta e di dovere infliggere agli stessi la sanzione dell'inibizione fino al' 30.6.1997. Per questi motivi la C.A.F, in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal Procuratore Federale, infligge a Pierro Carmine e D'Avanzo Giovanni la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.1997.
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