F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 8 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.C.F. GIULIANOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIULIANOVA/AZZURRA 94 DEL 26.1.1997 (Delibera della Commissione Disciplina· re presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 55 del 20.3.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 8 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.C.F. GIULIANOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIULIANOVA/AZZURRA 94 DEL 26.1.1997 (Delibera della Commissione Disciplina· re presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 55 del 20.3.1997) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 55 del 20 marzo 1.997, la Commissione Discipli nare presso il Comitato Regionale Abruzzo respingeva il reclamo proposto dalla A.C.F Giulianova avverso la regolarità della gara Giulianova/Azzurra 94, disputata il 26.1.1997 per il Campionato di Serie C femminile. Osservava Ia Commissione Disciplinare che la tesi della reclamante - secondo cui I'A.S. Azzurra 94 aveva utilizzato la calciatrice Federica Di Lorenzo, priva dell'autorizzazione del Comitato Regionale, prevista dall'art. 34 comma 3 N.O.I.F. - era infondata: infatti, Ia Di Lorenzo, al momento della disposta della gara, aveva già compiuto il 15° anno di età, per cui I'autorizzazione all'impiego della calciatrice non era necessaria. Avverso tale decisione si appellava a questa C.A.F. Ia A.C.F. Giulianova, sostenendo che l'autorizzazione in parola era necessaria anche per le calciatrici che avessero I'età della Di Lorenzo, in quanto la medesima, rilasciata al momento del 14° anno, avendo durata di un anno in relazione alla validità del relativo certificato medico, doveva essere rinnovata anche al compimento del 15° o, comunque, alla scadenza del certificato di idoneità fisica. E, pertanto, data l'irregolarità della utilizzazione della calciatrice, doveva disporsi; I'assegnazione della gara vinta a favore dell'appellante, ai sensi dall'art. 7 C.G.S. L'A.S. Azzurra 94 presentava controdeduzioni scritte, ribadendo la correttezza della propria condotta. L'appello è infondato. Secondo la chiara dizione dall'art. 34 comma 3 N.O.I.F., i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° arino di età, possono partecipare ad attività agonistiche non espressamente riservate alle categorie giovanili, dietro rilascio di autorizzazione da parte del Comitato Regionale. Tale documento è sì collegato alla presentazione di documentazione sanitaria, ma Ia sua validità non è corrispondente ad una durata annuale, con necessità conseguente di rinnovo alla scadenza, dal momento che, una volta compiuto il 15° anno, le calciatrici possono prendere parte alle gare di cui sopra senza alcuna autorizzazione. II reclamo deve essere rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal I'A.C.F. Giulianova di Giulianova (Teramo), e dispone I'incameramento della relativa tassa.
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