F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 8 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO A CINQUE/ROMA R.C.B. CALCETTO DELL’8.2.1997 (Delibera della Cominissione Disciplinare presso la Lega Nazio- nale Dilettanti – Com. Uff. n. 212 del 4.4.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 8 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO A CINQUE/ROMA R.C.B. CALCETTO DELL'8.2.1997 (Delibera della Cominissione Disciplinare presso la Lega Nazio- nale Dilettanti - Com. Uff. n. 212 del 4.4.1997) La società P.C.F. Aosta Calcio a Cinque proponeva reclamo al competente Giudice Sportivo sostenendo che nel corso della gara con I'A.S. Roma R.C.B. Calcetto, disputala ad Aosta il giorno 8 febbraio 1997, era stato erroneamente attribuito un fallo alla squadra ospitante con conseguente assegnazione di tiro libero, poi, realizzato, all'avversaria; chiedeva pertanto che, previa visione del filmato dell'incontro e assunzione di testimonianze, venisse dichiarata l' irregolarità della gara e ne fosse disposta la ripetizio- ne. II Giudice Sportivo, rilevato che dagli atti ufficiali non emergevano Ie circostanze dedotte dalla società e che non era consentito utilizzare il filmato della gara quale mezzo di prova, deliberava di respingere il gravame. La decisione veniva confermata con analoga motivazione dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, investita del reclamo proposto dalla P.C.E. Aosta Calcio a Cinque. La Società interessata si è quindi rivolta a questo Collegio, insistendo ancora una Volta nelle doglianze avanzate nei precedenti gradi del giudizio e prospettando una differenza di ruoli tra arbitro e cronometrista, che dovrebbe consentire il riesame delle decisioni assunte dal secondo ufficiale di gara. L'appello non può essere accolto. Come è stato esattamente ritenuto dal Giudice Sportivo prima e dalla Commissione Disciplinare poi, agli atti redatti dagli ufficiali di gara (rapporto dell'arbitro con relativi. allegati) è attribuita presunzione di verità, sicché davanti agli organi della giustizia sportiva non si può dare corso all'audizione di testimoni o alla visione di filmati per provare fatti non risultanti da documenti ufficiali; e poiché in essi manca qualsiasi riscontro di quanto assunto dalla società appellante e le decisioni di natura tecnica adottate dagli ufficiali di gara non sono censurabili; ne consegue che l' appello va respinto con le medesime motivazioni adottate dai precedenti organi disciplinari, che e il Collegio condivide e fa proprie. Il rigetto del gravame comporla l'incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla P.C.F. Aosta Calcio a Cinque di Aosta ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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