F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 8 Maggio 1997 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA N.A.C. ROTONDA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIATORE OCCHIUTO MARCELLO, A NORMA DELL’ART. 94 TER N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche della Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 297 del 31.7.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 8 Maggio 1997 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA N.A.C. ROTONDA AVVERSO DECISIONI A
SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIATORE OCCHIUTO MARCELLO, A
NORMA DELL'ART. 94 TER N.O.I.F.
(Delibera della Commissione Vertenze Economiche della Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n.
297 del 31.7.1996)
La società N.A.C. Rotonda di Rotonda, in persona del suo legale rappresentante, sig. Bruno
Francesco, ha proposto a questa C.A.F ricorso per revocazione della decisione della Commissione
Vertenze Economiche della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Com. Uff. N. 297 in data 31
luglio 1996, con la quale è stata riconosciuta al calciatore Occhiuto Marcello la somma di lire
8.100.000 per li mancato pagamento delle indennità di trasferta, rimborsi spese e premi, relativi ai
mesi dal gennaio al maggio 1995. Ha motivato che tale richiesta è infondata in quanto I'Occhiuto è
stato completamente soddisfatto del suddetto credito. Assume, inoltre, che la Commissione
Vertenze Economiche è incorsa in errore di tatto per avere ritenuto valido quale contratto un
documento sottoscritto solamente dal calciatore, ancorché recante il timbro della società. Assume,
infine, che la Commissione stessa non ha potuto esaminare i documenti trasmessi dalla società a
mezzo fax " in quanto giunti illeggibili".
Rileva questa C.A.F. che ai fini dell'ammissibilità di un ricorso per revocazione occorre unicamente
che Ia fattispecie coincida con una delle cinque ipotesi enunciate nell'att. 28 C.G.S..
Nel caso in esame, la società ricorrente ha esibito gli assegni di un Istituto di Credito, con i quali, a
suo dire, al calciatore sarebbero già state pagate le competenze attribuitegli ma non ha però
dimostrato di non aver potuto esibire tali documenti nel precedente procedimento a causa di forza
maggiore o per fatto altrui, così come richiesto dalla lett. c) del suddetto art. 28.
Né si ravvisa t'eccepito errore di fatto, che consiste nella falsa percezione della realtà processuale e
non anche nell'errore di interpretazione che ricada su una tesi di diritto sostenuta dalla parte quale è
I' esame circa la validità o meno di un documento prodotto in atti.
Anche il terzo motivo non è valido ai fini dell' ammissibilità del presente giudizio, non essendo
contemplato tra le ipotesi previste per I' instaurazione del giudizio di revocazione.
II ricorso è, pertanto, inammissibile.
Per i suesposti motivi, la C.A.F dichiara inammissibile ricorso come sopra proposto dalla N.A.C.
Rotonda di Rotonda (Potenza) e dispone I' incameramento della relativa tassa.
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