F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLI DELL’U.S. TRODICA E DEL CALClATORE SENZACOUA GIONNY AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRODICA/NUOVA CINGOLANA DEL 2.3.1997 E LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare,presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff.n.39 del 3.4.1997).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLI DELL'U.S. TRODICA E DEL CALClATORE SENZACOUA GIONNY AVVERSO
DECISIONI MERITO GARA TRODICA/NUOVA CINGOLANA DEL 2.3.1997 E LA
SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.1999 (Delibera della Commissione
Disciplinare,presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff.n.39 del 3.4.1997).
Il giorno 2.3.1997 si svolgeva a'Trodica di Morrovalle (Macerata) la gara valida per il Campionato
di 1° Categoria del Comitato Regionale Marche tra la squadra locale e I'A.S. Nuova Cingolana.
AI 35° del secondo tempo, quando il punteggio era di 1-0 a favore della squadra ospitata, l'arbitro
veniva circondato da vari calciatori dall'U.S. Trodica che protestavano vivacemente nei suoi
confronti uno dei quali, da lui non identificalo, Io colpiva ad un fianco tacendolo cadere a terra e
procurandogli forte dolore con difficolta di respirazione; a questo punto l'arbitro, soccorso
dall'allenatore e dal massaggiatore della squadra locale, si portava nel suo spogliatoio e decideva di
sospendere l'incontro.
II Giudice Sportivo, con delibera apparsa nel Com. Uff. n. 35 del 6 marzo 1997, infliggeva all'U.S.
Trodica la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-2 e, inoltre, in applicazione
dell'ari. 10 C.G.S., squalificava il capitano della stessa squadra per mesi due ovvero sino a quando
la società non avesse comunicato il nominativo del tesserato responsabile dell'atto di violenza nei
confronti del Direttore di gara.
Con nota del 7.3.1997 I'U.S. Trodica indicava il responsabile nella persona del calciatore Senzacqua
Gionny, nei cui confronti il Giudice Sportivo adottava il provvedimento della squalifica fino al 30
giugno 2000 ( Com. Uff. n. 36 del 13 marzo 1997).
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, investita del reclamo proposto
dell'U.S. Trodica, deliberava di ridurre al 30 giugno 1999 la squalifica inflitta al calciatore e di
confermare la punizione sportiva della perdita della gara.
Contro tale decisione, pubblicata nel Com. Uff. n. 39 del 3 aprile 1997, hanno proposto separati
appelli a questa Commissione la società e il calciatore, chiedendo l'annullamento e/o Ia revoca delle
sanzioni e in subordine la riduzione della squalifica del Senzacqua.
Disposta in via preliminare la riunione dei gravami, stante la loro evidente connessione, il Collegio
ne rileva la totale infondatezza.
La versione dell'episodio fornita dagli appellanti 8 in contrasto con il rapporto arbitrale e con il
supplemento fornito alla Commissione Disciplinare, atti che, come ben noto, nel giudizio sportivo
hanno valore di fonte di prova privilegiata per espressa disposizione regolamentare (art. 25 n. 1
C.G.S.); d'altra parte, gli atti ufficiali non possono essere posti in discussione con la diversa e
interessata ricostruzione fornita dai reclamanti anche perché non si ravvisa nella descrizione fatta
dal Direttore di gara nessuna contraddizione tale da far dubitare che gli accadimenti si siano
verificati in modo difforme da come rapportato. in conclusione, deve ritenersi per certo che l'arbitro
ha subito l'aggressione da parte del calciatore Senzacqua, venendo così a trovarsi nella impossibilità
di proseguire la direzione della gara, il che legittima, come correttamente ritenuto dai primi giudici,
tanto la sanzione della punizione sportiva a carico della società, che la squalifica del responsabile.
Quanto all'entità della sanzione inflitta al Senzacqua, il motivo subordinato di riduzione non può
trovare accoglimento, apparendo la durata della squalifica, così come determinata dalla
Commissione Disciplinare, del tutto adeguata alla gravità dell'infrazione e proporzionata agli
ordinari parametri di valutazione adottati in casi del genere dagli organi disciplinari.
Per questi motivi la C.A.F, riuniti gli appelli come sopra proposti dell'U.S. Trodica di Morrovalle
(Macerata) e dal calciatore Senzacqua Gionny, li respinge. Ordina incamerarsi le relative tasse.
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