F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE COLOTTA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 82 del 1.4.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE COLOTTA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 82 del 1.4.1997) II calciatore Colotta Francesco della S.S, Juvenilia Montegiordano ha proposto reclamo avverso Ia decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul Com. Uff. n. 82 del 1° aprile 1997 del Comitato Regionale Calabria, relativa alla squalifica inflittagli fino al 31.12.1999. Rileva questa Commissione che il suddetto reclamo risulta spedito il 16.4.1997 e quindi fuori dei termini previsti dalle vigenti disposizioni federali;. conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile. -Per questi motivi, la C.A.F dichiara inammissibile, al sensi dell'art, 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come in epigrafe proposto dal calciatore Calotta Francesco e dispone l'incameramento della tassa versata.
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