F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S.S. ECLANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN MICHELE SERINO/ECLANESE DEL 9.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 74 del 27.3.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S.S. ECLANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN MICHELE SERINO/ECLANESE DEL 9.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 74 del 27.3.1997) La Polisportiva San Michele di Serino adiva la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania in relazione alla gara San Michele Serino/Eclanese, disputata per il Campionato di 1° Categoria il 9 febbraio 1997,.deducendo che nella suddetta gara la S.S. Eclanese aveva schierato il calciatore Coppola Giovanni ici posizione irregolare, in quanto colpito da squalifica, come da Comunicato Ufficiale n. 54- del 23 gennaio 1997. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 27 marzo 1997, accoglieva il reclamo e, in applicazione dall'art. 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva,irrogava alla S.S. Eclanese la punizione sportiva della perdita. della predetta gara con il punteggio di 0-2. La S.S. Eclanese milita sia in 1à che in 3°' Categoria e il 25 gennaio 1997 doveva disputare entrambe le gare per i due campionati. II predetto calciatore aveva partecipato alla gara di 3° Categoria sebbene squalificato nel Campionato di 1° Categoria. Ora, in base all'art. 38, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva il calciatore non può partecipare in altre squadre della stessa società a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica. Il Coppola, pertanto, non avendo scontato la giornata di squalifica riportata nel Comunicato Ufficiale n. 54 del 23 gennaio 1997, era in posizione irregolare anche nella gara oggetto del presente reclamo. Avverso la decisione della Commissione disciplnare propone appello in questa sede la S.S. Eclanese. Deve preliminarmente respingersi l'eccezione pregiudiziale formulata dall' appellante, in quanto il reclamo proposto alla Commissione Disciplinare dalla polisportiva San Michele di Serino certamente è stato sottoscritto dal presidente della predetta società,come appare manifestamente dal raffronto della firma apposta in calce al reclamo con quella contenuta nel foglio di censimento .La circostanza che la firma apposta al reclamo non coincida perfettamente con quella di sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa al reclamo speditagli dalla S.S. Eclanese, addotta da detta società sia pure in termini dubitativi, non, può costituire prova della non provenienza del suddetto reclamo dalla persona che l'ha firmato. Quanto all'unica censura di merito dedotta dall'appellante, secondo cui la partecipazione alla gara di 3° Categoria non dovrebbe comportare conseguenze nel campionato di 1° Categoria, dovendosi ritenete che, con la mancata partecipazione alla gara di detto ultimo campionato, sostanzialmente si è rispettato il meccanismo delle squalifiche, deve obiettarsi che trattasi di argomento che è in palese contrasto con l'espressa previsione della norma regolamentare di cui all'art, 56, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale deve ritenersi non scontata Ia squalifica se il calciatore viola il divieto di prendere parte a gare della stessa società, anche se di diversi campionati,nel giorno in cui deve scontare la squalifica. L'appello della S.S. Eclanese deve, pertanto, essere rigettato. La tassa di reclamo, di conseguenza, deve essere incamerata.. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello con innanzi proposto dalla S.S, Eclanese di Mirabella Eclano (Avellino) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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