F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLO SPORT CLUB PESCHICI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.2000 INFLITTA AL CALCIATORE VECERA ROCCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 30 del 6.3.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLO SPORT CLUB PESCHICI AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SOUALIFICA FINO AL 31.12.2000 INFLITTA AL CALCIATORE VECERA ROCCO (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 30 del
6.3.1997)
La Società Sport Club Peschici ha proposto a questa Commissione d'Appello Federale appello
avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia (Com.
Uff. n. 30 del 6 marzo 1997), con la quale è stata ridotta al 31 dicembre 2000 la squalifica inflitta al
calciatore Vecera Rocco dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Foggia in relazione
alla gara Sport Club Peschici/Foce Varano del 2.2.1997.
L'impugnazione è, tuttavia, inammissibile. Non sono stati osservati, infatti, i termini perentori
indicati nell'att. 27, n. 2, lett. a), C.G.S., il quale dispone che i reclami avverso le decisioni degli
Organi disciplinari devono essere inviati a questa C.A.F. entro il settimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale viene resa nota la decisione che si impugna.
Nel caso in esame la decisione impugnata è stata inserita nel Comunicato Ufficiale n. 30 del 6
marzo 1997, mentre l'appello è stato inoltrato dalla società ricorrente con lettera raccomandata in
data 15 marzo 1997-.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. per
tardività, l'appello come innanzi proposto dallo Sport Club Peschici di Peschici (Foggia) ed ordina
l'incameramento della relativa tassa.
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