F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. CANOSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30.11.1999 INFLITTA AL CALCIATORE TRALLO SALVATORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 20 del 19.12.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. CANOSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30.11.1999 INFLITTA AL CALCIATORE TRALLO SALVATORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 20 del 19.12.1996) In relazione al comportamento tenuto in occasione della gara Canosa/Massafra del Campionato di Eccellenza disputatasi l'1.12.1996, il calciatore Trallo Salvatore della S.S. Canosa veniva squalificato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia fino a11'1.12.2001. La Commissione Disciplinare presso il detto Comitato, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 20 del 19 dicembre 1996, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla S.S. Canosa riduceva al 30.11.1999 la squalifica inflitta al calciatore. Con atto datato 8.4.1997, ma spedito il 14 successivo, la S.S. Canosa ha proposto a questa Commissione d'Appello Federale "ricorso per revocazione ex art. 28 C.G.S," nel quale viene fatta presente la sopravvenuta conoscenza di un fatto nuovo e decisivo che, se preventivamente conosciuto, avrebbe portato all'assoluzione del calciatore. Tale fatto consisterebbe nell'assunzione della responsabilità della commissione del fatto incriminato, da parte del Dirigente Accompagnatore della società, Sig. Sana Salvatore, che in data 13.2.1997 ha sottoscritto in tal senso una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà. Conclude chiedendo la revocazione della decisione impugnata con conseguente annullamento del provvedimento disciplinare. II ricorso in revocazione, ammissibile, deve ritenersi nel merito infondato. Ed invero, l'assunzione della responsabilità dell'episodio incriminato da parte del Dirigente della società, formalizzatasi - e quindi conosciuta - in un momento successivo alla pubblicazione della decisione gravata in questa sede, si appalesa astrattamente idonea a configurare la causa di revocazione prevista dall'ari. 28 lett. d) C.G.S.. Venendo, quindi, all'esame del merito della questione si osserva che la dichiarazione resa dal Dirigente Sena Salvatore è puntualmente contraddetta dalla dichiarazione del Collaboratore dell'Arbitro. soggetto passivo della condotta violenta, di carattere univoco, successivamente confermata in sede di supplemento di rapporto reso a richiesta della Commissione Disciplinare. Orbene, atteso che nell'ordinamento sportivo, è principio consolidato quello della prevalenza, sul piano probatorio, tra le varie dichiarazioni di quelle rese dagli Ufficiali di gara (cfr. art. 25comma 1 C.G.S.) non puó che confermarsi la decisione impugnata. Per questi motivi la C.A.F respinge il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto dalla S.S. Canosa di Canosa di Puglia (Baci) e dispone incamerarsi la tassa versata
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