F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 22 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. REAL TORRE CAMALDOLI S.M. AD MONTES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL TORNEO ESORDIENTI R.T. CAMALDOLI/CAVALLINO DEL 16.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Comunicato Ufficiale n. 50 del 17.4.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 22 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA POL. REAL TORRE CAMALDOLI S.M. AD MONTES AVVERSO
DECISIONI MERITO GARA DEL TORNEO ESORDIENTI R.T. CAMALDOLI/CAVALLINO
DEL 16.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania
del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Comunicato Ufficiale n. 50 del 17.4.1997)
La Polisportiva R.T. CamaIdoli Ad Montes ha presentato appello a questa C.A.F contro la decisione
del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I'Attività
Giovanile e Scolastica, di cui al C.U. n. 50 del 17 aprile 1997, con la quale veniva rigettato il
proprio reclamo avverso la posizione irregolare di diversi calciatori della S.C. Cavallino nella gara
del 16.2.1997.
Deduce l'appellante che il calciatore Marzano Raffaele della S.C. Cavallino aveva preso parte alla
suddetta gara del 16.2.1997 contro essa istante senza essere "regolarmente tesserato", posto che il
tesseramento era stato perfezionato solo in data 11 .3.1997.
II reclamo è fondato é va accolto.
Quanto dedotto dall'appellante trova conferma in una nota illustrativa dell'Ufficio Tesseramento del
Comitato Provinciale di Napoli che indica nell'11.3.1997 la data di emissione del cartellino
giovanile biennale n. 006490 intestato al detto calciatore. Pertanto, il calciatore Marzano Raffaele
ha preso parte alla gara in questione in posizione irregolare, con la conseguenza che la società deve
essere sanzionata con la punizione sportiva di perdita della gara stessa con il punteggio di 0 - 2
secondo quanto stabilito dell'art. 7 comma 5 lett. a) C.G.S..
Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla Pol.
Real Torre Camaldoli S.M. ad Montes di Napoli, annulla l'impugnata delibera ed infligge alla S.C.
Cavallino la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0 - 2. Ordina
l'incameramento della relativa tassa.
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