F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 22 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’U.S. MADDALONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MADDALONESE/GLADIATOR DEL 10.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Comunicato Ufficiale n. 47 del 27.12.1996) RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’U.S. MADDALONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MADDALONESE/NUOVA POL. AFRAGOLESE DEL 24.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Comunicato Ufficiale n. 47 del 27.12.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 22 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it
RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'U.S. MADDALONESE AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA MADDALONESE/GLADIATOR DEL 10.11.1996 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Comunicato Ufficiale n. 47 del 27.12.1996)
RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'U.S. MADDALONESE AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA MADDALONESE/NUOVA POL. AFRAGOLESE DEL 24.11.1996 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Comunicato Ufficiale n.
47 del 27.12.1996)
RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'U.S. MADDALONESE AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA MADDALONESE/SUCCIVO DEL 22.12.1996 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Comunicato Ufficiale n. 58 del 6.2.1997)
Con due delibare contenute nel Comunicato Ufficiale n. 47 del 27 dicembre 1996, la Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, su ricorso delle parti interessate, avendo
accertato che alle gare del Campionato di Promozione Maddalonese/Gladiator del 10.11.1996 e
Maddalonese/Afragolese del 24.11.1996 avevano partecipato i calciatori Sergio e Tagliaferro (alla
prima) e Tagliaferro (alla seconda), in posizione irregolare, giacché l'U.S. Maddalonese, alla quale
erano stati trasferiti rispettivamente a titolo definitivo il primo ed a titolo temporaneo il secondo,
non aveva inoltrato nei termini regolamentari la relativa documentazione al Comitato Regionale,
infliggeva alla società medesima la punizione sportiva della perdita delle gare.
Con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 58 del 6 febbraio 1997, la Commissione
Disciplinare analogamente provvedeva a proposito della gara Maddalonese/Succivo, del
22.12.1996.
Tali delibare non venivano impugnate.
Con separati ricorsi per revocazione - oggi riuniti in quanto connessi - l'U.S. Maddalonese -
premesso che, con provvedimento del Presidente Federale era stato convalidato il trasferimento, fra
gli altri, dei calciatori suddetti, giacché il plico raccomandato, contenente la relativa
documentazione, era stato tempestivamente spedito dalla società ed era pervenuto a Napoli nei
termini previsti dell'art. 39 comma 5 N.O.I.F., venendo poi recapitato con lieve ritardo ai Comitato
Regionale - chiedeva che la C.A.E - revocate appunto le succitate delibare - ripristinasse il risultato
acquisto sul campo. La sola società Nuova Pol. Afragolese faceva pervenire controdeduzioni scritte,
chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Alla seduta odierna comparivano i
rappresentanti della società ricorrente e di quella resistente. Ritiene la C.A.F che i presupposti
essenziali della revocazione sussistano: il provvedimento federale deve infatti ritenersi fatto nuovo
che, se tempestivamente verificatosi e conosciuto, avrebbe comportato una diversa pronuncia da
parte degli Organi disciplinari (cfr. art. 28 comma 1 lett. d/C.G.S.). Tuttavia, la proposizione dei
ricorsi appare intempestiva e quindi se ne deve
dichiarare l'inammissibilità. E' vero che il comma.1 dall'art. 28 citato afferma la possibilità di
impugnare per revocazione le delibere inappellabili o divenute irrevocabili, "in qualsiasi momento",
ma tale inciso deve essere razionalmente interpretata e correttamente sistemato nel contesto
procedurale.
E' chiaro che, nelle sue tassative previsioni l'art . 28 ricollega la facoltà di impugnare per
revocazione, a fatti che o sono sopraggiunti alla decisione o che, pur essendo, antecedenti o coevi,
non erano tuttavia,(incolpevole) noti alle parti interessate. E' chiaro, quindi, che non potevano
essere previsti termini o limitazioni a tale facoltà, collegate alla scoperta dei fatti stessi; ma appare
corretto ritenere che l'ordinario sistema procedurale, concernente la presentazione delle
impugnazioni, debba riprendere la sua efficacia, a seguito della conoscenza compiutamente avuta di
quei fatti che legittimano
la revocazione. Ciò è dovuto non solo alla testuale previsione del comma 2 dell'art. 28, secondo il
quale ai procedimenti di revocazione si applicano, quanto compatibili, le norme procedurali dei
procedimenti di ultima istanza - e non si ravvisa alcuna incompatibilità fra l'indeterminatezza
cronologica del verificarsi del presupposto sostanziale, e l'obbligo di seguire le ordinarie
prescrizioni procedurali al fine di farlo valere nell'apposita sede ma, principalmente, ad una
esigenza di carattere generale, immanente all' ordinamento sportivo, così come a quello civilistico
ordinario, cioè la certezza dei rapporti giuridici é la non indeterminatezza della loro pendenza. La
revocazione è, di per sé, un vulnus del principio della intangibilità del giudicato; il legislatore
sportivo, così come quello ordinario, ha previsto casi eccezionali pei cui tale principio può essere
violato, ma non ha minimamente inteso lasciare alla parte interessata una cronologicamente
indefinita facoltà di avvalersi dell'eccezionale rimedio;
questo, quando se ne verificano i presupposti sostanziali, deve essere esercitato nei tempi e nelle
forme ordinarie. Si vedano, per un utile riferimento, gli art. 325 e, specialmente, 326 c.p.c., che sta-.
biliscono precise regole in tal senso, ricollegando l' esercitabilità della revocazione proprio
all'osservanza di termini che decorrono dalla scoperta dei fatti che la prevedono. Non è chi non veda
quali conseguenze deleterie, per la regolarità dei Campionati, per la tutela dei legittimi interessi dei
terzi, per il rispetto stesso del principio di lealtà che è basilare nell' ordinamento calcistico,
produrrebbe il contrario orientamento, se, cioè, sí lasciasse alla parte interessata, dopo la scoperta
del fatto legittimante l'impu-
gnazione per revocazione, il totale arbitro nella scelta del tempi nei quali farlo vedere
processualmente. E nonna caso, nelle sue controdeduzioni, Ia società Afragolese ha evidenziato
come I'U.S. Maddalonese abbia proposto ricorso ex art. 28 G.G.S. non per tutte le gare che te erano
stati date perse, ma solo per quelle dalla medesima prescelte. Risponde, dunque, ad esigenze
non.solo di tipo processuale, ma anche di giustizia sostanziale, affermare che, pur potendosi le
ipotesi che consentono la revocazione
verificare in qualunque tempo (con il solo correttivo, eventualmente, della prescrizione), il concreto
esercizio della facoltà di impugnazione per farle valere, ai fini della revocazione, debba essere
collegato alle formalità, ordinariamente previste per i giudizi di ultima istanza (e in tal senso vale il
testo normativo sopra richiamato).
Ciò comporta il rispetto dei termini previsti dell'art. 27 C.G.S., che, nel caso in esame, non
decorrevano dalla conoscenza della decisione, ma del fatto che permetteva di chiederne la
revocazione.
Emerge dagli atti che il provvedimento federale - cui la società Maddalonese si richiama - 1e venne
comunicato, per raccomandata, il 7 marzo 1997; mentre i ricorsi sono stati inoltrati il 24 aprile
successivo, quindi, evidentemente, oltre il termine di cui sopra.
Ciò comporta l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente incameramento delle relative tasse.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti i ricorsi per revocazione come innanzi proposti dell'U.S.
Maddalonese di Maddaloni (Caserta), li dichiara inammissibili e dispone incamerarsi le relative
tasse.
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