F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 22 Maggio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SASSUOLO CALCIO AWERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 3.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENT0 DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DI GESU’ DOMENICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega, Nazionale Dilettanti – Comunicato Ufficiale n 192 del 7.3.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 22 Maggio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. SASSUOLO CALCIO AWERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 3.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENT0 DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DI GESU' DOMENICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega, Nazionale Dilettanti - Comunicato Ufficiale n 192 del 7.3.1997) La Società U.S. Sassuolo Calcio ha proposto a questa Commissione Federale appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti (Comunicato Ufficiale n. 192 del 7 marzo 1997) che, sulla base del deferimento da parte della Commissione Tesseramenti, ha inflitto alla stessa società U.S, Sassuolo Calcio la sanzione di lire tre milioni di ammenda e diffida. La Commissione Tesseramenti ha affermato di aver accertato, con decisione ritenuta passata in giudicato, la falsità della sottoscrizione della lista di trasferimento alla U.S. Sassuolo Calcio del calciatore Domenico Di Gesù; la stessa Commissione ha ritenuto che questa "falsità" debba essere addebitata - pur in assenza di prove in ordine alla persona fisica che l'ha posta in essere - alla U.S. Sassuolo Calcio, in quanto la Società ha trasmesso la lista stessa ai competenti organi federali, cercando di trarne vantaggio; di conseguenza ha inflitto la sanzione del pagamento di lire tre milioni e la diffida alla U.S. Sassuolo Calcio. La società ha affermato, con l'appello presentato alla C.A.F., di aver seguito un comportamento ispirato alla "buona fede" e sostenendo che, in pendenza di una vertenza economica con la U.S. Vignolese in ordine alla restituzione del calciatore per mancato pagamento del corrispettivo del trasferimento dello stesso, sarebbe spettato a tale società, che ha trasmesso la lista alla U.S. Sassuolo Calcio, l'onere di accertare la validità e conformità ai regolamenti della suddetta lista di trasferimento. Questa Commissione d'Appello Federale ha, in primo luogo, accertato, sulla base degli atti di causa, il passaggio in giudicato della decisione della Commissione Tesseramenti per quanto concerne la falsità della sottoscrizione della lista di trasferimento alla U.S. Sassuolo Calcio del calciatore Di Gesù. Esaminati gli atti di causa si è ritenuto che le dichiarazioni della U.S. Sassuolo Calcio in ordine alla propria buona fede non appaiono adeguatamente comprovate; le circostanze emerse nel procedimento dinanzi alla Commissione Tesseramenti inducono ragionevolmente a ritenere che la falsità possa essere attribuita alla U.S. Sassuolo Calcio, che ha avuto la possibilità materiale di commettere tale illecito e che aveva, in proposito, un evidente interesse. La decisione impugnata, per i motivi esposti, deve essere confermata; la tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Sassuolo Calcio di Sassuolo (Modena), così provvede: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la richiesta di convalida del trasferimento in proprio favore del calciatore Di Gesù Domenico, in quanto già oggetto di decisione della Commissione Tesseramenti passata in giudicato; - lo respinge nella parte inerente la sanzione dell'ammenda con diffida ad essa inflitta; ordina l'incameramento della tassa versata.
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