F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 22 Maggio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SASSUOLO CALCIO AWERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 3.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENT0 DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DI GESU’ DOMENICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega, Nazionale Dilettanti – Comunicato Ufficiale n 192 del 7.3.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 22 Maggio 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. SASSUOLO CALCIO AWERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA
DI L. 3.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENT0 DELLA
COMMISSIONE TESSERAMENTI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN
RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DI GESU' DOMENICO (Delibera
della Commissione Disciplinare presso la Lega, Nazionale Dilettanti - Comunicato Ufficiale n 192
del 7.3.1997)
La Società U.S. Sassuolo Calcio ha proposto a questa Commissione Federale appello avverso la
decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti (Comunicato
Ufficiale n. 192 del 7 marzo 1997) che, sulla base del deferimento da parte della Commissione
Tesseramenti, ha inflitto alla stessa società U.S, Sassuolo Calcio la sanzione di lire tre milioni di
ammenda e diffida.
La Commissione Tesseramenti ha affermato di aver accertato, con decisione ritenuta passata in
giudicato, la falsità della sottoscrizione della lista di trasferimento alla U.S. Sassuolo Calcio del
calciatore Domenico Di Gesù; la stessa Commissione ha ritenuto che questa "falsità" debba essere
addebitata - pur in assenza di prove in ordine alla persona fisica che l'ha posta in essere - alla U.S.
Sassuolo Calcio, in quanto la Società ha trasmesso la lista stessa ai competenti organi federali,
cercando di trarne vantaggio; di conseguenza ha inflitto la sanzione del pagamento di lire tre milioni
e la diffida alla U.S. Sassuolo Calcio.
La società ha affermato, con l'appello presentato alla C.A.F., di aver seguito un comportamento
ispirato alla "buona fede" e sostenendo che, in pendenza di una vertenza economica con la U.S.
Vignolese in ordine alla restituzione del calciatore per mancato pagamento del corrispettivo del
trasferimento dello stesso, sarebbe spettato a tale società, che ha trasmesso la lista alla U.S.
Sassuolo Calcio, l'onere di accertare la validità e conformità ai regolamenti della suddetta lista di
trasferimento.
Questa Commissione d'Appello Federale ha, in primo luogo, accertato, sulla base degli atti di causa,
il passaggio in giudicato della decisione della Commissione Tesseramenti per quanto concerne la
falsità della sottoscrizione della lista di trasferimento alla U.S. Sassuolo Calcio del calciatore Di
Gesù.
Esaminati gli atti di causa si è ritenuto che le dichiarazioni della U.S. Sassuolo Calcio in ordine alla
propria buona fede non appaiono adeguatamente comprovate; le circostanze emerse nel
procedimento dinanzi alla Commissione Tesseramenti inducono ragionevolmente a ritenere che la
falsità possa essere attribuita alla U.S. Sassuolo Calcio, che ha avuto la possibilità materiale di
commettere tale illecito e che aveva, in proposito, un evidente interesse.
La decisione impugnata, per i motivi esposti, deve essere confermata; la tassa di reclamo, di
conseguenza, va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Sassuolo Calcio di
Sassuolo (Modena), così provvede:
- lo dichiara inammissibile nella parte inerente la richiesta di convalida del trasferimento in proprio
favore del calciatore Di Gesù Domenico, in quanto già oggetto di decisione della Commissione
Tesseramenti passata in giudicato;
- lo respinge nella parte inerente la sanzione dell'ammenda con diffida ad essa inflitta; ordina
l'incameramento della tassa versata.
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