F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 29 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE SERIO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2000, INFLITTAGLI A SEGUITO DELLA GARA VIRTUS LOCOROTONDO/LINOS MONOPOLI DEL 9.3.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Comunicato Ufficiale n. 36 del 24.4.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 29 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE SERIO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2000, INFLITTAGLI A SEGUITO DELLA GARA VIRTUS LOCOROTONDO/LINOS MONOPOLI DEL 9.3.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Comunicato Ufficiale n. 36 del 24.4.1997) Serio Angelo tesserato per I'A.C. Virtus Locorotondo ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 36 del 24 aprile 1997. Sostiene il ricorrente la falsa o errata interpretazione dei fatti da parte dell'arbitro, in quanto contraddetta da un appuntato dei CC. in servizio di ordine pubblico e dalla deposizione di altri tesserati, fra i quali l'allenatore che si è assunto la responsabilità de fatto. Al contrario l'arbitro ha dichiarato di essere assolutamente certo di aver bene individuato nel calciatore Serio Angelo colui che ebbe a colpirlo con un calcio e ciò malgrado il tentativo di quest'ultimo di nascondersi dietro a un tendone. Tale versione è stata confermata dal Direttore di gara nel supplemento di referto e deve quindi ritenersi . del tutto attendibile. La sanzione inflitta, già ampiamente ridotta dalla Commissione Disciplinare, appare congrua e va quindi confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Serio Angelo e dispone l'incameramento della tassa versata.
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