F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 29 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL SIG. URSINI LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.1998, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il predetto Comitato – Comunicato Ufficiale n. 37 del 17.4.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 29 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL SIG. URSINI LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.1998, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il predetto Comitato - Comunicato Ufficiale n. 37 del 17.4.1997) II Presidente del Comitato Regionale Marche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado il Presidente dell'U.S. Folgore di S. Benedetto del Tronto, sig. Gianfranco Farnesi, organizzatore del 1° Torneo Nazionale "Riviera delle Palme" - Categoria Pulcini, ed il sig. Luigi Ursini, responsabile tecnico del Torneo, per violazione dall'art. 1 C.G.S. perché, contrariamente a quanto evidenziato nel regolamento presentato alla F.I.G.C., non era stato effettuato nessun gioco a confronto; non si erano fatti partecipare alla partite formazioni con 7 giocatori, bensì con 9 e perché era stata stilata una classifica finale. II Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37, in data 17 aprile 1997, infliggeva la sanzione dell'inibizione al Presidente Farnesi fino al 31 marzo 1998 ed al responsabile Ursini fino al 31 dicembre 1998. Avverso tale decisione il sig. Luigi Ursini proponeva appello a questa C.A.F. chiedendo una congrua riduzione della sanzione inflittagli. Esponeva che le inosservanze contestate erano dovute al fine di rendere più divertente il torneo e per ottenere una maggiore partecipazione di società. Inoltre, per le avversità atmosferiche e la mancanza di illuminazione artificiale su alcuni campi di calcio, era stato deciso, su insistenza delle società partecipanti, di rendere più breve lo svolgimento degli incontri con l'eliminazione dei confronti e disputando alcuni incontri con 9 calciatori.. A causa dello scopo non agonistico erano stati premiati tutti i ragazzi e tutte le società partecipanti. Faceva presente, inoltre, di avere agito in buona fede e di avere dato a tutti i bambini l'opportunità di divertirsi. Tali giustificazioni non sono, però, sufficienti a giustificare le inflazioni. Innanzitutto, il Regolamento del Torneo trasmesso alle società partecipanti era in contrasto con le modalità contenute nel Regolamento approvato dal Settore Giovanile. Ciò dimostra che già prima di gareggiare i responsabili avevano intenzione di non osservarlo. Inoltre, nonostante fa diffida del Responsabile del Settore Tecnico regionale al quale si confermava di volere rispettare il Regolamento in parola, si continuava, invece, a disapplicarlo. Tale comportamento è di una gravità eccezionale, soprattutto perché è contrario ai principi della lealtà e rettitudine sportiva, non potendo essere consentita la dolosa inosservanza delle disposizioni federali - tra cui va annoverata l'autorizzazione ad un torneo secondo le modalità approvate dall'organo preposto - aggravata dal rifiuto, ancorché implicito, di ottemperare alle diffide rivoltegli dal Dirigente Federale. II reclamo non merita, pertanto, accoglimento e la tassa versata va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal Sig. Ursini Luigi ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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