F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 29 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.C. COLOGNE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERMOTECNICA/COLOGNE DEL 6.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Comunicato Ufficiale n. 38 del 2.5.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 29 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. COLOGNE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
TERMOTECNICA/COLOGNE DEL 6.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lombardia - Comunicato Ufficiale n. 38 del 2.5.1997)
L'A.C. Cotogne - in relazione alla gara disputata il 6 aprile 1997 con la Termotecnica - denunciava
l'irregolarità della posizione del calciatore Grava Diego, tesserato, oltre che per la società
avversaria, anche per la Polisportiva Grignaghe, militante nel Campionato CSI bresciano.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 38 del 2
maggio 1997, respingeva il reclamo proposto dalla A.C. Cotogne.
Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F l'A.C. Cologne che ribadisce l'illegittimità del
doppio tesseramento e chiede la squalifica del calciatore, nonché la sanzione della perdita della
partita disputata dalla Termotecnica con la partecipazione del calciatore in questione.
Resiste, con ampia memoria, la Termotecnica.
Può rescindersi dalle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla società, attesa l'infondatezza nel merito
del ricorso proposto dalla A.C. Cotogne.
Invero la società ricorrente deduce come motivo di gravame unicamente la illegittimità del doppio
tesseramento del calciatore, presso una società iscritta alla F.I.G.C. e presso altra società che milita
nel Campionato C.S.I..
Tale doppio tesseramento, non consentito nei confronti di società iscritte alla F.I.G.C., è pienamente
consentito tra le società della F.I.G.C. e le società degli E.P.S. come risulta dal combinato disposto
dei commi 2/3 e 4 dall'art. 1 della Convenzione stipulata tra la F.I.G.C. e gli E.P.S. pubblicata nel
Comunicato Ufficiale n. 49/A del 10 novembre 1993.
Da quanto sopra consegue che il ricorso in epigrafe deve essere respinto e disposto l'incameramento
della tassa versata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Cologne di Cologne
(Brescia) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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