F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 5 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA VIRTUS MALBORGHETTO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ALLIEVI VIRTUS MALBORGHETTO/OLIMPIA QUARTESANA DEL 9.3.1997 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Comunicato Ufficiale n. 37 del 23.4.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 5 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA POLISPORTIVA VIRTUS MALBORGHETTO AVVERSO DECISIONI
SEGUITO GARA ALLIEVI VIRTUS MALBORGHETTO/OLIMPIA QUARTESANA DEL
9.3.1997 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna
del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Comunicato Ufficiale n. 37 del 23.4.1997)
L'arbitro della gara Virtus Malborghetto/Olimpia Quartesana, disputata il 9.3.1997 nell'ambito del
Campionato Provinciale Allievi del Comitato di Finale Emilia, riferiva nel proprio rapporto di aver
dovuto sospendere la partita al 34' del secondo tempo a causa del comportamento violento tenuto da
alcuni calciatori della Polisportiva Virtus Malbor-. ghetto.
II Giudice Sportivo di 1° Grado presso detto Comitato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 29
del 12.3.1997, infliggeva tra l'altro alla società ospitante la punizione sportiva della perdita
dell'incontro con il punteggio di 0 a 2 e squalificava per la durata di tre anni (fino al febbraio 2000)
il calciatore della Pol. Virtus Malborghetto, Bertasi Massimo, ritenuto responsabile di aver colpito
con tre schiaffi tra la nuca ed il collo il Direttore di gara.
Tali sanzioni venivano confermate dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale
Emilia-Romagna del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (Com. Uff. n. 37 del 23 aprile
1997).
Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale la Polisportiva Virtus Malborghetto,
invocando la revoca della decisione dei primi giudici o, in subordine, una congrua riduzione della
squalifica inflitta al giocatore Bertasi Massimo.
II gravame non ha fondamento.
Ed invero, sentito sui fatti dal Giudice di 2° Grado, l'arbitro ha confermato il contenuto del suo
rapporto - dal quale emerge come nell'occasione venne a crearsi, per colpa di alcuni calciatori dalia
Virtus Malborghetto, una reale situazione di pericolo non controllabile con gli ordinari
provvedimenti disciplinari - ed ha confermato altresì il comportamento violento tenuto dal Bertasi
Massimo.
La sanzione inflitta a quest'ultimo appare peraltro insuscettibile di una riduzione, che finirebbe per
sminuirne l'efficacia e l'esemplarità.
Per questi motivi la CAF respinge l'appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Virtus
Malborghetto di Ferrara e dispone l'incameramento della relativa tassa
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