F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 5 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA VIRTUS MALBORGHETTO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ALLIEVI VIRTUS MALBORGHETTO/OLIMPIA QUARTESANA DEL 9.3.1997 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Comunicato Ufficiale n. 37 del 23.4.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 5 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA VIRTUS MALBORGHETTO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ALLIEVI VIRTUS MALBORGHETTO/OLIMPIA QUARTESANA DEL 9.3.1997 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Comunicato Ufficiale n. 37 del 23.4.1997) L'arbitro della gara Virtus Malborghetto/Olimpia Quartesana, disputata il 9.3.1997 nell'ambito del Campionato Provinciale Allievi del Comitato di Finale Emilia, riferiva nel proprio rapporto di aver dovuto sospendere la partita al 34' del secondo tempo a causa del comportamento violento tenuto da alcuni calciatori della Polisportiva Virtus Malbor-. ghetto. II Giudice Sportivo di 1° Grado presso detto Comitato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 12.3.1997, infliggeva tra l'altro alla società ospitante la punizione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0 a 2 e squalificava per la durata di tre anni (fino al febbraio 2000) il calciatore della Pol. Virtus Malborghetto, Bertasi Massimo, ritenuto responsabile di aver colpito con tre schiaffi tra la nuca ed il collo il Direttore di gara. Tali sanzioni venivano confermate dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (Com. Uff. n. 37 del 23 aprile 1997). Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale la Polisportiva Virtus Malborghetto, invocando la revoca della decisione dei primi giudici o, in subordine, una congrua riduzione della squalifica inflitta al giocatore Bertasi Massimo. II gravame non ha fondamento. Ed invero, sentito sui fatti dal Giudice di 2° Grado, l'arbitro ha confermato il contenuto del suo rapporto - dal quale emerge come nell'occasione venne a crearsi, per colpa di alcuni calciatori dalia Virtus Malborghetto, una reale situazione di pericolo non controllabile con gli ordinari provvedimenti disciplinari - ed ha confermato altresì il comportamento violento tenuto dal Bertasi Massimo. La sanzione inflitta a quest'ultimo appare peraltro insuscettibile di una riduzione, che finirebbe per sminuirne l'efficacia e l'esemplarità. Per questi motivi la CAF respinge l'appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Virtus Malborghetto di Ferrara e dispone l'incameramento della relativa tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it