F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 35/C Riunione del 6 Giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ALTAMURA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI PLAY-OUT ALTAMURA/MARSALA DELL’ 1.6.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Comunicato Ufficiale n. 185/C del 4.6.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 35/C Riunione del 6 Giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. ALTAMURA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI PLAY-OUT ALTAMURA/MARSALA DELL' 1.6.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Comunicato Ufficiale n. 185/C del 4.6.1997) L'arbitro della gara Altamura/Marsala disputata il 1° giugno 1997 per i Play-out del Campionato di Serie C 2 e terminata con il risultato di 1 - 0 per la squadra di casa, riferisce nel suo rapporto: - che, al 40' del primo tempo, riteneva di dovere assegnare una rete alla U.S. Altamura, sul presupposto che il pallone avesse superato la linea di porta, sebbene il guardalinee non avesse segnalato la rete; - che, a seguito delle proteste dei calciatori dello Sport Club Marsala 1912 che lo invitavano a consultare il giudice di linea, interpellava il proprio collaboratore che si diceva assolutamente certo che il pallone non aveva varcato Ia linea di porta; - che, prima che potesse annullare la rete, alcuni sostenitori locali, che avevano percepito quanto stava per accadere, dopo aver scavalcato la rete di recinzione del campo, circondavano il giudice di linea da lui consultato, strattonandolo e tentando di colpirlo, nel contempo incitando gli altri tifosi sugli spalti a gesti di violenza, subito manifestati in lanci sul terreno di monete ed accendini che comunque non colpivano alcuno; - che anche il Presidente della U.S. Altamura, Sig. Maggi Michele, si portava sul terreno di gioco inveendo contro di lui e contro il guardalinee e minacciando il ritiro della squadra; - che anche l'altro giudice di linea veniva circondato e minacciato dai tifosi, sebbene si fosse portato al centro campo; - che, in tale situazione e specialmente in considerazione del fatto che il Presidente della U.S. Altamura guidava la protesta collettiva degenerata in atti di violenza, temendo per la propria incolumità fisica e per quella dei suoi collaboratori, decideva di convalidare la rete e di proseguire Ia gara pro-forma fino alla scadenza del tempo regolamentare. Nei rispettivi rapporti i guardalinee riferiscono altri episodi di violenza e di interventi indebiti di diligenti della U,S. Altamura. II competente Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, letti gli atti dei giudici di gara, infliggeva, con deliberazione n. 138/C del 2 giugno 1997, per i fatti sopra descritti, alla U.S. Altamura la punizione sportiva della perdita della gara in parola con il punteggio di 0 -2, la squalifica del campo della predetta società per una giornata di gara, la inibizione fino al 31 dicembre 1997 al Sig. Maggi Michele e fino al 31 ottobre 1997 al Sig. Chiti Flavio, dirigente dall'U.S. Altamura, segnalato da uno dei guardalinee per le minacce e ingiurie ricevute. Altre sanzioni venivano irrogate, con lo stesso provvedimento, ai calciatori delle due squadre come conseguenza di violazioni delle regole di gioco. La competente Commissione Disciplinare, adita dalla U.S. Altamura, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 185/C del 4 giugno 1997, dopo aver acquisito supplementi di referto dal Direttore di gara, da un Giudice di linea e dal Commissario di campo, confermava la deliberazione del Giudice Sportivo, che era stata impugnata, giusta la dichiarazione resa dal presidente della società appellante in sede dì discussione orale del reclamo, solo per il profilo attinente la punizione sportiva della perdita della gara. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la U.S. Altamura. L'appellante contesta punto per punto il referto arbitrale e, in particolare, contesta che il presidente della societ8 sia intervenuto nei fatti con le azioni e gli atteggiamenti addebitategli dal Direttore di gara, in quanto il Maggi si era portato sul terreno di gioco solo per calmare i tifosi e indurli a tornare sulle gradinate. Contesta ancora l'appellante che nella fattispecie si fosse determinata quella situazione di grave pericolo per il Direttore di gara e i suoi collaboratori, che rappresenta.il presupposto di fatto per l'applicabilità dell'art. 64; comma 2, delle Norme Organizzative Interrie della F.I.G.C.. L'appello si rivela infondato e, pertanto deve essere rigettato. Premesso che, come costantemente ripetuto dalla giurisprudenza sportiva, nei procedimenti disciplinari i fatti valutabili sono quelli desumibili dagli atti ufficiali e non quelli prospettati dagli interessati, di tal che non può pretendere l'appellante di accreditare una versione dei fatti del tutto diversa da quella contenuta nei rapporti dell'arbitro e dei guardalinee, deve rilevarsi che nella fattispecie possono ravvisarsi tutti gli estremi per autorizzare il Direttore di gara a ritenere conclusa la gara e a proseguirla solo proforma. Come esattamente rilevato nella decisione impugnata, dagli atti ufficiali emerge un incalzare di eventi di particolare gravità e tali da far temere un degenerare della situazione, che certamente sarebbe diventata ancor più pericolosa se il Direttore di gara avesse deciso di tornare sulla propria decisione di assegnare la rete all' Altamura. L'ingresso sul terreno di giuoco di tifosi con atteggiamento aggressivo e minaccioso , il comportamento del presidente della società e di altri dirigenti, postisi alla testa della protesta, i lanci degli oggetti dagli spalti, gli strattonamenti subiti dal Direttore di gara e dai giudici di linea, la mancanza di un congruo numero di rappresentanti delle forze dell'ordine sono tutti elementi rappresentativi di uno stato di, pericolo effettivo e non solo supposto, di tal che deve ritenersi ragionevole la decisione dell'arbitro di proseguire la gara solo formalmente. La decisione del Direttore di gara si rivela pertanto in linea con i criteri indicati dalla giurisprudenza sportiva per l'operatività dell'art. 64, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto precede, la decisione della Commissione Disciplinare deve essere confermata. La tassa di reclamo di conseguenza deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Alta mura di Altamura (Bari) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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