F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE PALOMBARO MAURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 63 del 23.5.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DEL CALCIATORE PALOMBARO MAURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 63 del 23.5.1996)
II calciatore Palombaro Mauro dall'U.S. Tono ha proposto appello a questa Com-' missione Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, di cui al C.U. n. 63 pubblicato il 23 maggio 1996, con la quale è stata confermata la sua squalifica fino al 31.12.1999, sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo di detto Comitato, di cui al C. U. n. 56 del 18.4.1996.
L'appello va dichiarato inammissibile, ai sensi dall'art. 23 comma 6 C.G.S., per la sua assoluta genericità, non avendo I'esponente fornito una sia pur minima motivazione a sostegno.
Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 6 C.G.S., per genericità, I'appello come in epigrafe proposto dal calciatore Palombaro Mauro ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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