F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S.C. CAPRI NEW PLANET AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERRACINA/CAPRI NEW PLANET DEL 13.4.1997 (Delibera della Com missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Comunicato Ufficiale n. 88 del 15.5.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA S.C. CAPRI NEW PLANET AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA TERRACINA/CAPRI NEW PLANET DEL 13.4.1997 (Delibera della Com
missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Comunicato
Ufficiale n. 88 del 15.5.1997)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con il Comunicato Ufficiale
n. 88 del 15 maggio 1997, respingeva il reclamo della società Capri New Planet, la quale aveva
chiesto l'attribuzione della vittoria della gara del campionato Campano di 2° Categoria
Terracina/Capri, disputata il 13 aprile 1997, alla quale avrebbero partecipato a suo dire in posizione
irregolare Catuogno Ciro, Di Pierno Francesco e Caporaso Salvatore, i quali, invece, erano tutti
regolarmente tesserati con la società Terracina.
La società Capri New Planet ha reclamato a questa C.A.F., insistendo nella richiesta di attribuzione
della vittoria della suddetta gara, limitando I'irregolarità al solo calciatore Catuogno Ciro, non
tesserato con la suddetta società.
Con il primo motivo la società reclamànte ha osservato che nella gara in contestazione era stato
schierato in campo il calciatore Catuogno Ciro, nato il 1963, mentre cori la società Terracina risulta
tesserato Catuogno Ciro nato il 1966.
Va, però, osservato che non vi è stata alcuna sostituzione di persona, ancorché risulti che sulla
richiesta di tesseramento del Catuogno risulti l'anno di nascita 1966. Trattasi di un evidente errore
materiale, oggi sanato con la richiesta di rettifica. Prova tranquillante è data dal rilievo che il giorno
ed il mese di nascita (22 gennaio)
del calciatore sono identici sui due documenti in esame.
Con il secondo motivo la società reclamante ha rilevato che lo stesso Catuogno è stato identificato
dall'arbitro con la carta di identità scaduta e, quindi, non valida a tutti gli effetti.
Questa Commissione ha sempre deciso, con giurisprudenza costante, che l'irregolarità formale, in
materia di identificazione dei tesserati ad opera dell'arbitro, non ha rilevanza agli effetti
dell'invalidazione della gara, salvo che non risulti una evidente alterazione o l'incertezza
dell'identità di colui che deve prendere parte alla gara.
Non si ravvisano motivi per riesaminare tale principio, anche in base alla argomentazione che non è
ammissibile, in termini di riconoscimento del calciatore, contestare un documento di identificazione
rilasciato da una pubblica autorità, non contenente. come si è detto, alterazione od anomalie.
II reclamo deve essere, pertanto, disatteso e la tassa versata va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla S.C. Capri New
Ptanet di Anacapri (Napoli) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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