F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. IL GABBIANO NAPOLI CALCETTO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DI CAMPIONATO SERIE C DI CALCIO A CINOUE EDENLANDIA-IL GABBIANO NAPOLI CALCETTO DEL 23.3.1996 (Delibera della Commlssione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 78 del 9.5.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.S. IL GABBIANO NAPOLI CALCETTO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DI CAMPIONATO SERIE C DI CALCIO A CINOUE EDENLANDIA-IL GABBIANO NAPOLI CALCETTO DEL 23.3.1996 (Delibera della Commlssione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 78 del 9.5.1996) Nel corso e soprattutto al termine della gara tra le squadre Edenlandia e II Gabbiano Napoli Calcetto, disputata il 23 marzo 1996 e valida per il Campionato di Calcio a Cinque Serie C del Comitato Regionale Campania, si verificavano gravi episodi di violenza nei confronti dell'arbitro, a seguito dei quali il competente Giudice Sportivo adottava provvedimenti a carino della società II Gabbiano Napoli Calcetto e di suoi tesserati. In particolare, la società veniva sanzionata con I'ammenda di L. 2.000.000 e la squalifica del campo fino al 21 giugno 1997, i calciatori Ala Giuseppe e Allozzi Vincenzo, nonché il dirigente facente funzioni di massaggiatore Bouché Alberto riportavano rispettivamente la squalifica e l'inibizione fino al 23 marzo 2001, infine I'allenatore Abete Pasquale veniva inibito (rectìus squalificato) fino al 23 luglio del corrente anno. Tali sanzioni trovavano conferma da parte della Commissione Disciplinare presso detto Comitato investita del reclamo avanzato dalla società, ad eccezione della inibizione del Bouché che veniva indotta al 31 dicembre 1997, Contro la delibera è stato proposto appello a questo Collegio con motivi che si rivelano infondati. Con il primo si assume che la decisione gravata sarebbe affetta da nullità insanabile perché sprovvista della sottoscrizione del Presidente della Commissione Disciplinare; evidentemente l'appellante intende riferirsi alla "minuta" della decisione inserita a carte 51, 52, 53 (nella quale peraltro figura la sigla del Presidente estensore), senza considerare che la delibera adottata dall'organo disciplinare è stata "pubblicata" mediante il Comunicato Ufficiale n. 78 del 9 maggio 1996 del Comitato Regionale Campania, firmato dal Presidente e dal Segretario come prescritto dell'art. 13 N.O.I.F., . Con il secondo motivo l' appellante deduce I'illegittimità del procedimento di quali-. fica del campo, dichiarato immediatamente esecutivo dal Giudice Sportivo per contrasto con il disposto degli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater del Codice di Giustizia Sportiva. Va rilevato, in contrario che del tutto legittimamente il Giudice Sportivo ha esercitato il potere, riconosciutogli dalle Carte Federali(articoli 18 n. 1 e 25 n. 1 C.G.S.), di giudicare "sulle sanzioni relative ai fatti avvenuti in occasione della disputa di competizioni, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali", facendo applicazione della regola generale in materia di esecuzione delle sanzioni, ancorché impugnate, ché è quella della immediatezza di tale esecuzione (art. 12 n. 1, 2, 12 C.G.S.).. Le disposizioni previste dagli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater, finalizzate all'esigenza di arginare il fenomeno- violenza collegata all' evento sportivo, non hanno nulla a che fare con i fatti di rilevanza disciplinare descritti nel referto dell'arbitro: tanto ció è vero che all'att. 6 quater n. 1 è stato stabilito,che le sanzioni previste nei precedenti articoli trovano applicazione solo quando i fatti non siano già previsti da altre disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva e, per essi, non sia stato iniziato procedimento ai sensi dell'art. 25, comma 1, del medesimo Codice. Con il terzo motivo di appello si chiede la revoca delle sanzioni inflitte ai tesserati e invia di subordine la loro riduzione, nonché la riduzione dell'ammenda e della squalifica del campo; si denuncia altresì n contrasto esistente nella delibera della Commissione Disciplinare tra la motivazione e il dispositivo in ordine all' inibizione del dirigente Bouché In realtà tale contrasto non sussiste ove si consideri la deliberazione pubblicata sul già citato Comunicato Ufficiale n, 78 del,Comitato Regionale Campania e non la "minu-. ta" della decisione: I'organo giudicante ha inteso ridimensionare la punizione, limitando il periodo di inibizione del Bóuchè al 31dicernbre 1997 il che ben risalta espresso tanto nella motivazione che nel dispositivo. Per quel che riguarda infine la responsabilità delle aggressioni subite dall'arbitro e la congruità delle sanzioni a carico della sociétà e dei tesserati, la C.A.F. concorda con la decisione dell'Organo di secondo grado e stante la Iinearità e la sufficienza degli atti ufficiali, non ravvisa la necessità di ricorrere agli accertamenti istruttori sollecitati dall'appellante. La Commissione Disciplinare ha preso in esame tutte le argomentazioni che erano state prospettate nel ricorso della società ed ha fornito una motivazione esauriente del proprio convincimento non rimane quindi al Collegio che fare richiamo a quella decisione, che si condivide posto che I'appellante rinnova sostanzialmente i medesimi argomenti già passati al vaglio del suddetto organo. La gravità dei fatti accertati giustifica appieno la misura delle pene inflitte, che sono pertanto insuscettibili di riduzione. Per questi motivi la C.A.F respinge I'appello come innanzi proposto dall'A.S. II Gabbiano Napoli Calcetto di Napoli e dispone incamerarsi la tassa versata.
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