F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. MONZUNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO ALL’8.5.2001 INFLITTA AL CACCIATORE PANCALDI FILIPPO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 45 del 30.5.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.S. MONZUNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO ALL'8.5.2001 INFLITTA AL CACCIATORE PANCALDI FILIPPO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 45 del 30.5.1996) L'arbitro della gara Botafogo/Monzuno Calcio disputata il 5 maggio 1996 per il Campionato di 3a Categoria, Girone "C", organizzato dal Comitato Regionale EmiliaRomagna, riferiva nel suo rapporto che, alla fine dell'incontro, mentre si apprestava ad uscire dall'impianto sportivo, veniva affrontato dal calciatore Pancaldi Filippo dell'A.S. Monzuno Calcio che gli rivolgeva frasi gravemente offensive e cercava di impedirgli di proseguire, sfidandolo a fare a botte II calciatore poi, continuando a proferire frasi ingiuriose, si svincolava dai compagni che si trovavano con lui e che cercavano invano di trattenerlo, e lo colpiva con una testata allo zigomo procurandogli forte dolore. Riferisce inoltre il Direttore di gara che il calciatore aveva cercato ancora di aggredirlo, mentre tentava di allontanarsi, non riuscendovi in quanto trattenuto dai compagni. Dallo specchietto dell'auto, infine scorgeva che il Pancaldi lo rincorreva, gesticolando ed urlando frasi offensive. Per i fatti ora descritti, il competente Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 9 maggio 1996, irrogava al Pancaldi la squalifica fino all'8 maggio 2001. La delibera, impugnata dall'A.S. Monzuno Calcio, veniva confermata dalla Commissione Disciplinare, sentito il Direttore di gara, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 30 maggio 1996. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede I'A.S. Monzuno Calcio che reitera le deduzioni e le richieste già formulate nel precedente grado di giudizio, sostanzialmente dirette a sostenere la involontarietà del colpo inferto dal calciatore al Direttore di gara e a richiedere di conseguenza una riduzione della squalifica inflitta al Pancaldi. II reclamo deve essere rigettato. Ed invero, dagli atti ufficiali provenienti dal Direttore di gara (referto e relativo allegato, dichiarazione resa alla Commissione Disciplinare in data 27 maggio 1996), ai quali, come è noto, va riconosciuta fede privilegiata, risulta in maniera inequivocabile che il fatto più grave ascrivibile al calciatore Pancaldi, che ha colpito I'arbitro con una testata allo zigomo fu volontario ed intenzionale, come emerge chiaramente del resto dall'intero comportamento tenuto dal calciatore nei confronti del Direttore di gara, dalle minacce e dagli ulteriori tentativi di aggressione. La squalifica inflitta al Pancaldi dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare, pertanto, appare adeguata e assolutamente non suscettibile della riduzione richiesta dalla società appellante. Con la reiezione dell'appello deve disporsi I'incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F respinge I'appello some sopra proposto dall'A.S. Monzu no Calcio di Monzuno (Bologna) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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