F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETA’ EUROPA 92 AVVERSO DECISIONI MERITO GARADI CAMPIONATO AMATORIALE AMATORI LAMA/EUROPA 92 DEL 19.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Comunicato Ufficiale n. 47 del 2.5.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETA' EUROPA 92 AVVERSO DECISIONI MERITO GARADI CAMPIONATO AMATORIALE AMATORI LAMA/EUROPA 92 DEL 19.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Comunicato Ufficiale n. 47 del 2.5.1997) A seguito di reclamo proposto dalla Società Amatori Lama, che denunciava la partecipazione all'incontro Amatori Lama/Europa 92, disputato il 19 aprile 1997 nell'ambito del Campionato Amatoriale del Comitato Regionale Umbria della L.N.D., del calciatore Goretti Mauro in posizione irregolare, la competente Commissione Disciplinare deliberava di infliggere alla Società Europa 92 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2. Coltro la decisione, apparsa nel Comunicato Ufficiale n. 47 pubblicato il 2 maggio 1997, proponeva appello a questo Collegio la Società Europa 92 chiedendo l'annullamento della sanzione e il ripristino del risultato conseguito sul campo. II reclamo è da dichiarare inammissibile. Secondo il disposto dall'art. 35 n. 4 bis C.G.S., il cui testo è stato riportato nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 107/A del 5 giugno 1996, "non è ammesso reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso le decisioni di carattere tecnico-disciplinare in ordine alla regolarità e allo svolgimento delle gare per l'attività ricreativa ed amatoriale di cui all'att. 35 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti".Alla fattispecie in esame deve necessariamente applicarsi la disposizione sopra trascritta, con la conseguènte.declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n.. 4 bis C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla società Europa 92 di Città di Castello (Perugia) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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