F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CASTELGOMBERTO LUX AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1998 INFLITTA AL CALCIATORE LAZZARI SIMONE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Comunicato Ufficiale n. 49 del 24.4.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. CASTELGOMBERTO LUX AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SOUALIFICA FINO AL 31.12.1998 INFLITTA AL CALCIATORE LAZZARI SIMONE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Comunicato
Ufficiale n. 49 del 24.4.1997)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti, a seguito
dell'esame degli atti ufficiali relativi alla gara Castelgomberto Lux/Cornedo Sport, disputata per il
Campionato di 1' Categoria il 23 marzo 1997, infliggeva al calciatore Lazzari Simone della Società
Castelgomberto Lux la squalifica fino al 27 marzo 1999, perché questi, espulso per avere insultato
l'arbitro, alla notifica del provvedimento gli si avvicinava e lo schiaffeggiava con forza due volle
sulla guancia sinistra e quindi,mentre si allontanava, proferiva nei confronti dello stesso insulti e
minacce (Comunicato Ufficiale n. 45 del 27 marzo 1997).
La decisione veniva impugnata dalla società davanti alla competente Commissione Disciplinare e
l'organo adito, tenuto conto della giovane età del calciatore e dell'assenza di precedenti specifici,
riduceva la squalifica del Lazzari al 31 dicembre 1998 (Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 aprile
1997).
Ricorre a questa C.A.F. l'U.S. Castelgomberto Lux, reiterando, con le stesse motivazioni già
propugnate nel precedente grado di giudizio, la richiesta dì ulteriore riduzione della sanzione inflitta
al proprio tesserato, giudicata eccessiva.
L'appello non può trovare accoglimento, risultando la pena, nella misura determinata dalla
Commissione Disciplinare, del tutto congrua rispetto alla gravit8 del comportamento tenuto dal
calciatore, colpevole di atto di violenza nei confronti dell'arbitro, e in linea con i principi retributivi
costantemente seguiti da questa Commissione.
II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa di reclamo.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Castelgomberto
Lux di Castelgomberto (Vicenza) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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