F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 APPELLO DELL’A.C. SAN MARINO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA NEI CONFRONTI DEL FORLI’ CALCIO DELL’INDENNIZZO, EX ART 96 BIS N.O.I.F. A SEGUITO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MACERATA SANDRO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Comunicato Ufficiale n. 11/D – Riunione dell’8.11.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 APPELLO DELL'A.C. SAN MARINO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA NEI CONFRONTI DEL FORLI' CALCIO DELL'INDENNIZZO, EX ART 96 BIS N.O.I.F. A SEGUITO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MACERATA SANDRO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Comunicato Ufficiale n. 11/D - Riunione dell'8.11.1996). Con la delibera pubblicata nel C.U. n. 11/D-Riunione dell'8.11.1996, la Commissione Vertenze Economiche rigettava il ricorso proposto dall'A.C. San Marino; che chiedeva la condanna del Calcio Forlì S.p.A. al pagamento della somma di L. 20.000.000, a titolo di indennizzo ex art. 96 N.O.I.F., per il trasferimento del calciatore Sandro Macerata (cl. 1969), avvenuto a favore della controparte nella stagione sportiva 1995/1996. Sosteneva al riguardo la ricorrente che il calciatore in questione, nella stagione 1993/1994, era stato tesserato quale professionalità dal Potenza Calcio; era dunque contestabile la certificazione dell'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C., che escludeva la debenza dell'indennità. Osservava in proposito la C.V.E. che, a seguito della nota decisione della Corte di Giustizia.della Comunità Europea (concernente il c.d. caso Bosman), Ia normativa federale si era adeguata, mediante abrogazione dell'art. 96 N.O.I.F.; successive e conformi decisioni della C.A.F. avevano confermato l'efficacia retroattiva di tale abrogazione e la non debenza dell'indennizzo, ove, come nel caso in esame, ricorressero le condizioni indicate dalla pronuncia della Corte Federate, in data 12.7.1996. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione l'A.C. San Marino, lamentandone le carenze argomentative e sostenendo la inapplicabilità al caso in esame della nuova normativa, che non poteva retroagire su rapporti formatisi in precedenza. L'appello è infondato. La decisione impugnata. ancorché piuttosto genericamente motivata, è comunque corretta, uniformandosi al consolidato orientamento di questa C.A.F., che qui occorre richiamare. II Presidente Federale, con nota 15.6.1996, chiedeva alla Corte Federale, ai sensi . dall'art. 16 C.G.S., l'interpretazione delle N.O.I.F. in materia di indennità di preparazione e promozione spettante per calciatori svincolati di diritto a causa del declassamento delle società di appartenenza. II Presidente, nel ricordare la pronuncia interpretativa del 28.10.1995, sottolineava che il quadro normativo disciplinante l'istituto della indennità di preparazione e promozione era stato profondamente innovato dalla c.d. "sentenza Bosman" pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sulla interpretazione degli artt. 48, 85 e 86 del Trattato CEE {Trattatd di Roma del 25.3.1957), dal conseguente D.L. 17.5.1996 n. 272 che aveva abrogato la norma che prevedeva la facoltà di stabilire il versamento di una indennità di preparazione e promozione in occasione della stipula di un nuovo contratto con un atleta professionista dalla abrogazione, da parte del Consiglio Federale, degli artt. 96 bis, 96 ter e dalla modifica degli artt. 97 e 98. delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. . La Corte Federale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.8/Cf - Riu- nione del 12.7.1996, emetteva Ia seguente pronuncia interpretativa: "II sistema normativo risultante dall'abrogazione,degli artt. 96 bis, 96 ter e dalla sostituzione degli artt. 97 e 98 N.O.I.F., in seguito alla decisione della Corte di Giustizia dell'U.E. del 15 dicembre 1995 e dall'emanazione del Decreto Legge 17 maggio 1996, n. 272, ha portato all'abolizione della indennità di preparazione e promozione prevista dalle precedenti disposizioni. Ogni pretesa di corresponsione di tale indennità di preparazione o promozione non Ha più, pertanto, fondamento giuridico. Restano ovviamente salai, secondo i principi generali della successione delle leggi nel tempo, i diritti maturati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni nei casi di pronuncia passata in giudicato o di esaurimento del rapporto giuridico. Nel caso di obbligazioni sorte precedentemente, che siano oggetto di contestazione giudiziaria pendente o di rimedio equivalente dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, trovano ugualmente applicazione le nuove norme. Restano in ogni caso salvi i pagamenti dovuti a titolo di premio di addestramento e informazione tecnica in favore della Società od Associazione Sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, nel caso del primo contratto da professionista, quote che sia la denominazione adottata per tale adempimento sulla base delle norme allora vigenti". Osserva la C.A.F. che la Corte Federale, per potere arrivare alla riportata pronuncia, ' fa essenziale riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia, la quale espressamente prevede che: a) non possono essere rimesse in discussione le decisioni giurisprudenziali divenute irrevocabili, per cui una sentenza, anche della Giustizia Sportiva, che abbia riconosciuto il diritto alle ora abrogate indennità deve essere eseguita e quel diritto non può più formare oggetto di contestazione o di ulteriore azione giudiziaria; b) l'avvenuto adempimento della obbligazione, avendo esaurito il rapporto giuridico, non può del pari formare oggetto di contestazione, per cui non si può pretendere la restituzione della indennità già corrisposta; . c) ove per l'obbligazione, derivante dalle norme vigenti sulla citata indennità al momento del sorgere dell'obbligazione stessa, sia pendente contestazione giudiziaria od equivalente azione dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, devono trovare applicazione dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, devono trovare applicazione le nuove disposizìoni . la litispendenza, intatti, non consente Ia formazione di un diritto quesito, dato che quella pretesa indennità è oggetto di contestazione in quanto si riteneva e si ritiene non dovuta e le nuove disposizioni hanno abolito quella indennità. L'affermazione della Corte Federale può essere condivisa. Posto che nella specie ci si trova di fronte ad una doppia abrogazione, contenuta da un lato nel decreto legge citato, oggi reiterato (D.L. 20.9.96 n. 495) e dall'altro nelle indicate innovative norme regolamentari, e che, all'esito, non è più esistente l'istituto giuridico della indennità di preparazione e promozione per il tesseramento di un calciatore professionista, corre obbligo, per l'interprete, di verificare se il caso sottoposto a giudizio sia regolato dalla vecchia o dalla nuova disciplina. E' noto che la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo. Tale principio, in pratica, si appalesa però del tutto insufficiente allorché la vita di un rapporto. come nel caso presente, non sia esaurita sotto l'impero della norma antica, ma si estenda tanto da toccare due momenti diversi, in cui abbiano vigore successivamente norme di contenuto sostanziale differente. Non disciplinando gli intervenuti provvedimenti la successione normativa con disposizioni transitorie, legittimamente la Corte Federale della F.I.G.C. si riporta ai criteri suggeriti dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Va aggiunto che tali criteri sono in armonia con le conclusioni della più autorevole dottrina, secondo cui le norme giuridiche vanno distinte in due grandi categorie, a seconda che si riferiscano all'acquisto dei diritti o alla esistenza (od inesistenza) di un istituto giuridico. A queste categorie corrispondono, quanto alle retroattività, due regole opposte. Alla prima si applica il principio della non retroattività, per il rispetto dovuto al diritto entrato a far parte del patrimonio di un soggetto (c.d. "diritto quesito"); si applica invece alla seconda il principio della retroattività, nel senso che con l'abolizione dell'istituto giuridico sono colpiti da abolizione anche i rapporti costituiti sotto la vecchia normativa e non ancora definiti da un giudicato, non potendosene consentire il perdurare perché contrari al nuovo ordinamento. E' indubbio che nella specie ricorre il caso della abolizione di un istituto giuridico (la indennit8 di preparazione e promozione) intervenuta nelle more di un procedimento seppure regolamentare, e che pertanto il rapporto oggetto di giudizio, benché sorto in un tempo anteriore, debba essere disciplinato dalle nuove norme, ché non prevedono per le società spossessate provvidenze equivalenti. L'appello deve pertanto essere rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. San Marino di Serravalle (Repubblica di San Marino) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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