F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 18 Giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOCERINA/SORA DELL’8.6.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Comunicato Ufficiale n. 194/C del 11.6.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 18 Giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOCERINA/SORA DELL'8.6.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Comunicato Ufficiale n. 194/C del 11.6.1997) L'A.S. Sara s.r.l. ha impugnato dinanzi a questa C.A.F. la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, confermativa di quella del Giudice Sportivo, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla Società stessa tendente ad ottenere, in via principale, l'applicazione dall'art. 7, comma 1, C.G.S., con la vittoria della gara per 2-0, e, in subordine, l'applicazione dall'art. 7, n. 4, lett. c). C.G.S., con la ripetizione della gara; ciò in relazione ai disordini avvenuti in occasione della gara di Play-out Nocerina/Sora, disputata l' 8 giugno 1997. II ricorso non può trovare accoglimento. Va innanzitutto rilevato che non è accoglibile la richiesta di supplemento di istruttoria avanzata dalla A.S. Sara, concernente, in particolare, l'utilizzazione di un filmato televisivo, in quanto nella specie non ne ricorrono le condizioni sia per quanto concerne i disordini che con riguardo alla asserita entrata in campo del calciatore Pallanch, giacché tale circostanza non rientra nell'ambito degli errori di persona per i quali è ammesso il ricorso al mezzo televisivo. Nel merito va osservato che dai documenti ufficiali di gara - che sono i soli atti di cui, alla stregua della vigente normativa, è possibile tenere conto ai fini in esame - non emergono elementi di sorta che possano far ritenere l'andamento dell'incontro influenzato dagli eventi verificatisi in occasione dello stesso. Che tali eventi, chiaramente attribuibili ai sostenitori della Nocerina, siano altamente disdicevoli e del tutto contrari ai principi sportivi, sì che troppo lieve appare la sanzione inflitta alla Società, è fuor di dubbio; ma non può ritenersi - come sostenuto dalla reclamante - che essi siano tali da determinare l'applicabilità della sanzione della perdita della gara ovvero la ripetizione della stessa. I disordini in questione risultano soltanto dal rapporto del Commissario di campo (non ne fanno alcun cenno né l'arbitro né i suoi assistenti); il predetto - premesso che lo stadio era presidialo da 190 appartenenti alla Polizia di Stato e da 60 Carabinieri e che nel terreno di gioco erano presenti circa 90 tra poliziotti e carabinieri - riferisce di scontri avvenuti tra tifosi della Nocerina e polizia prima dell'inizio della gara, durante il primo tempo e nell'intervallo; riferisce ancora che, in occasione della segnatura delle reti da parte della Nocerina, alcuni tifosi di questa scavalcavano la recinzione ed entravano nel terreno di gioco "in segno di esultanza e "per festeggiare l'avvenimento"; successivamente, man mano che si avvicinava la fine delta gara, altri tifosi entravano in campo e sostavano sulla pista, tanto che al termine dell'incontro si potevano contare in tale posizione circa 400 persone. Infine, il Commissario di campo riferisce che durante l'incontro venivano lanciati alcuni fumogeni, di cui 5 0 6 raggiungevano il campo, nonché altri oggetti che peraltro non colpivano nessuno. Tale situazione - come esattamente ritenuto dalla Commissione Disciplinare - non può ritenersi idonea ad influire sull'andamento della gara: controparti degli scontri furono gli agenti delle Forze dell'Ordine; l'invasione (del campo per destinazione) fu del tutto pacifica e determinata dall'entusiasmo; i lanci di oggetti fortunatamente non attinsero nessuno. Queste circostanze, unite al fatto che i calciatori del Sora parteciparono alla gara con la massima energia fino alla fine, tanto da subire alla fine anche ammonizioni ed espulsioni e da andare vicini al pareggio, inducono a ritenere che l'incontro si sia svolto regolarmente, salva la sanzionabilità, ad altri fini, degli incresciosi episodi innanzi descritti. Analogamente non può essere presa in considerazione, ai fini in esame, l'asserita sostituzione di altro calciatore ad opera del calciatore Pallanch, in quanto tale circostanza non solo non risulta in alcun modo dagli atti ufficiali, ma è stata, anzi, espressamente smentita dall'arbitro nel supplemento di rapporto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Sora di Sora (Frosinone) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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