F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. MODICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRECASTAGNI/MODICA DEL 20.4.1997 (Delibera della Commissione presso il Comitato Regionale Sicilia – Comunicato Ufficiale n. 33/Disc. del 29.5.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA POL. MODICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
TRECASTAGNI/MODICA DEL 20.4.1997 (Delibera della Commissione presso il Comitato
Regionale Sicilia - Comunicato Ufficiale n. 33/Disc. del 29.5.1997)
La Polisportiva Modica proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia
in relazione alla gara Trecastagni/Modica disputata il 20 aprile 1997 per il Campionato di
Eccellenza e terminata con il risultato di 5 - 1, chiedendo che alla U.S. Trecastagni venisse irrogata
la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, giusta l'art, 7, comma quinto,
del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione della normativa relativa all'obbligo di utilizzo di
calciatori nati dopo il 1° gennaio 1976, di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 1976.
Sosteneva che l'appellante che, poiché la predetta normativa impone l'obbligo di utilizzare per tutta
la durata della gara almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1976, l'uscita dal campo per
infortunio del calciatore Caccamo Ignazio (1976) per cinque minuti prima di essere sostituito da
altro calciatore nato dopo il 1° gennaio 1976 concreterebbe una violazione della normativa stessa.
II Giudice Sportivo, con deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 14 maggio
1997, respingeva il reclamo sul rilievo che il calciatore uscito temporaneamente dal terreno di gioco
per sottoporsi a cure è da considerare partecipante alla gara ad ogni effetto.
La deliberazione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dalla
Polisportiva Modica, sostanzialmente sulla base delle stesse motivazioni espresse dal primo giudice,
con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33/Disc. del 29 maggio 1997.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione in rito sollevata dalla società appellante, risultando
dalla decisione impugnata che il presidente di detta società ha partecipato all'udienza di discussione
del reclamo del 26 maggio 1997 con l'assistenza del proprio legale di fiducia. Che poi sia stato solo
il presidente della Commissione Disciplinare ad interloquire con l'appellante costituisce evenienza
ordinaria del procedimento disciplinare sportivo come di ogni altro procedimento collegiale, anche
del diritto comune. Nulla avrebbe impedito ai componenti del Collegio se lo avessero ritenuto utile
di intervenire nel dibattito e, in ogni caso, l'audizione dell'interessato e la decisione del caso è stata
collegiale.
Quanto al merito della questione occorre ribadire quanto già affermato dai primi giudici II
calciatore che, infortunatosi, esce dal rettangolo di gioco per sottoporsi alle cure del caso è
comunque da considerare partecipante alla gara a tutti gli effetti. Non vi è stata, pertanto, alcuna
violazione della normativa relativa all'obbligo di far partecipare alla gara almeno due calciatori nati
dopo il 1° gennaio 1976.
La decisione della Commissione Disciplinare deve, dunque, essere confermata. La tassa di reclamo
deve, di conseguenza, essere incamerata.
Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Modica di
Modica (Ragusa) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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