F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ACIREALE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ALLIEVI ACIREALE/ATLETICO CATANIA DEL 20.4.1997 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Comunicato Ufficiale n. 43 del 15.5.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.S. ACIREALE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ALLIEVI ACIREALE/ATLETICO CATANIA DEL 20.4.1997 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Comunicato Ufficiale n. 43 del 15.5.1997) In relazione alla gara Allievi Regionali Acireale/Atletico Catania del 20 aprile 1997 li Giudice Sportivo irrogava a carico dell'A.S. Acireale l'ammenda di L. 1.000.000 con diffida, nonché le seguenti sanzioni a carico dei sottoelencati tesserati. - squalifica fino al 31 maggio 1997 al Sig. Garozzo Salvatore (collaboratore); - inibizione fino al 30.6.1997 al Sig. Pistarà Alessandro (Dirigente addetto all'arbitro) ed al Sig. Feminò Antonio (Dirigente accompagnatore ufficiale); - squalifica fino al 30.6.1998 al Sig. Bella Raffaele (allenatore). II Giudice Sportivo di 2° Grado, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 15 maggio 1997, respingeva il reclamo della società. Tale decisione viene ora impugnata davanti a questa C.A.F. dall'A.S. Acireale che lamenta I'eccessività della sanzione inflitta all'allenatore, anche alla luce "dell'irreprensibile curriculum disciplinare" dello stesso e I'erroneità della sanzione a carico del dirigente Feminò Antonio al quale non sarebbe stato addebitato alcun comportamento antidisciplinare. Relativamente a tale ultima sanzione la decisione impugnata sarebbe priva di motivazioni e quindi viziata per violazione degli art. 24 comma 2 e 26 comma 5 C.G.S.. Può prescindersi dal rilevare profili di inammissibilità atteso che dal reclamo è manifestamente infondato. Invero la semplice lettura del referto arbitrale, e del rapporto dell'assistente dell'arbitro, nonché del Commissario di campo mostrano all'evidenza come le sanzioni irrogate siano state inspirate da una ponderata considerazione - condivisa da due organi giudicanti - degli eventi e dei comportamenti tenuti dai tesserati sanzionati in occasione della gara de qua, fatti che nella Ioro obiettiva gravità non vengono neppure in questa sede contraddetti dalla società ricorrente con elementi di fatto e logici meritevoli di una qualche considerazione. Per quanto concerne le doglianze prospettate relativamente alla sanzione irrogata nei confronti del Sig. Feminò Antonio che sarebbe inammissibile, attesa la limitata entità della sanzione irrogata, va comunque rilevato che una attenta lettura degli atti di giudi- zio avrebbe forse suggerito di non prospettare la censura in concreto dedotta ove si ponga mente alla circostanza messa in evidenza dal Direttore di gara che in occasione dell'espulsione del calciatore Fazio Antonio "l''intera panchina" aveva circondato l'arbitro dando un esempio di una corale condotta che forse sarebbe auspicabile non vedere sui campi di gioco. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Acireale di Acireale (Catania) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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