F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. MISILMERI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI MISILMERI/DON ORIONE DEL 3.5.1997 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Comunicato Ufficiale n. 44 del 22.5.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. MISILMERI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI
MISILMERI/DON ORIONE DEL 3.5.1997 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Comunicato Ufficiale
n. 44 del 22.5.1997)
II G.S. Don Orione proponeva reclamo avverso il risultato della gara Allievi Provinciali A.S.
Misilmeri/G.S. Don Orione del 3 maggio 1997, deducendo la irregolarità della posizione del
calciatore Bullara Giovanni che non poteva essere utilizzato dalla squadra avversaria perché in
posizione di squalifica automatica essendo stato espulso nella gara precedente Termitana/Misilmeri
del 23 marzo 1997.
II Giudice Sportivo di 2° Grado, con decisione pubblicata nel C.U. n. 44 del 22 maggio 1997,
accoglieva il reclamo ed infliggeva alla A.S. Misilmeri la sanzione della perdita della gara per 0-2;
l'ammenda di L.100.000 nonché la squalifica per un'altra giornata di gara al calciatore Bulgara e
l'inibizione fino al 30 settembre 1997 al Sig. Rizzo Francesco Dirigente accompagnatore della A S
Misilmeri.
Tale decisione viene impugnala, davanti a questa C.A.F. daIla.A.S. Misilmeri, la quale fa
preliminarmente presente di non avere ricevuto copia dei motivi di reclamo della società avversaria,
avendo ricevuto una raccomandata contenente un foglio bianco ed un altro recante solo l'indirizzo
della società Misilmeri. Di tale circostanza avrebbe reso edotti vari organi, oltre la società Don
Orione.
Nel merito ha fatto presente che il calciatore in questione era stato oggetto di una squalifica a tempo
scaduta il 6 aprile 1997 e di aver ritenuto in buona fede di poter correttamente utilizzare il calciatore
nella partita de qua svoltasi successivamente.
Conclude chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, previo rigetto del reclamo proposto
dal G.S. Don Orione in applicazione dell'art. 23 comma 10 C.G.S..
Il Gruppo Sportivo Don Orione, con la nota del 27 rnaggio 1997, con una dichiarazione che fa
onore alla società, ammette che un suo collaboratore si è reso colpevole della irregolarità denunciata
dalla squadra avversaria non inoltrando alla controparte copia del gravame con i relativi motivi. Ne
consegue che la decisione impugnata si appalesa radicalmente viziata e va, quindi, annullata senza
rinvio, ripristinandosi il risultato conseguito sul campo.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto da!I'A.S. Misilmeri
di Misilmeri (Palermo), annulla senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera
stante l'inammissibilità del reclamo, proposto del G.S. Don Orione al Giudice Sportivo di 2°Grado
presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica avverso la
regolarità della suindicata gara e ripristina il risultato di 3-5 conseguito in campo nella gara
medesima. Dispone la restituzione delta tassa versata.
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