F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SILLANUM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SILLANUM/REAL CERISANO 96 DEL 9.3.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Comunicato Ufficiale n. 93 del 6.5.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. SILLANUM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
SILLANUM/REAL CERISANO 96 DEL 9.3.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Calabria - Comunicato Ufficiale n. 93 del 6.5.1997)
Nel rapporto arbitrale relativo alla gara Sillanum/Reat Cerisano, disputata il 9 marzo 1997 per il
campionato di 3° Categoria organizzalo dal Comitato Regionale Calabria, si riferisce: - che, al 21'
del secondo tempo, il Direttore di gara decretava l'espulsione del calciatore Chiodo Massimo della
U.S. Sillanum;
- che il predetto calciatore, avvicinatosi al Direttore di gara, con i pugni chiusi e in atteggiamento
aggressivo, lo minacciava, intimandogli di non espellerlo, altrimenti lo avrebbe "ammazzato di
botte";
- che, nel frattempo, l'arbitro veniva colpito con una pallonata violenta alla gamba destra dal
capitano della U.S.Sillanum, Chiodo Luca;
- che il Direttore di gara veniva impedito dall'espellere i due calciatori in quanto, accerchiato da
alcuni calciatori della U.S. Sillanum; fra i ,quali Chiodo Massimo e Chiodo Luca, che gli
impedivano di estratte il cartellino;
- che il Direttore di gara cercava di allontanarsi dalla mischia, ma veniva spintonato con il petto dai
sunnominati calciatori;
- che, il Direttore di gara, vista l' assenza della Forza pubblica, inutilmente invitava il dirigente della
U.S. Sillanum, Sig. Ripoli Giovanni, a dargli aiuto;
- che, pertanto, vistosi fortemente minacciato dai due calciatori e senza protezione il Direttore di
gara decideva di far proseguire l'incontro pro-forma;
- che, al termine della gara, il Sig. Ripoli invitava il Direttore di gara a non trascrivere i nominativi
dei due calciatori perché questi già diffidati rischiavano una squalifica. II Giudice Sportivo, letto il
referto arbitrale, con deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 12 febbraio 1997,
irrogava alla U.S Sillanum la punizione sportiva della perdita della gara in parola con il punteggio
di 0-2 e l' ammenda di L 150.000, al Sig. Ripoli la inibizione fino al 31 dicembre 1997, la squalifica
fino al 12 marzo 1999 al
calciatore Chiodo Luca e fino al 12 settembre 1998 al calciatore Chiodo Massimo. La competente
Commissione Disciplinare, adita dalla U.S. Sillanum, con decisione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale n. 93 del 6 maggio 1997, confermava la predetta deliberazione; rilevando,quanto al punto
dell'impugnativa concernente la punizione sportiva della perdita detta gara con il punteggio di 0-2,
che questo doveva essere ritenuto inammissibile, non avendo provveduto la reclamante a inviare
copia del reclamo
alla società controparte. Avverso la predetta decisione la U.S. Sillanum ha preannunciato
telegraficamente appello a questa C.A.F. in data 6 maggio 1997, chiedendo copia degli atti, ma non
ha
fatto seguire nel termine dì sette giorni dal ricevimento di questi, cioè dal 27 maggio 1997, i motivi
di appello. L'appello, pertanto a norma dall'art. 27 n. 2 lett.
a) del Codice di Giustizia Sportiva; va dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F.
dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett.
b) C.G,S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali,
l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Sillanum di Scigliano (Cosenza) e dispone
l'incameramento della relativa tassa.
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