F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 26 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL G.S. FONTEGRECA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA FONTEGRECA/CASTIGLIONE DEL 27.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Comunicato Ufficiale n. 77 del 29.5.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 26 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DEL G.S. FONTEGRECA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA
FONTEGRECA/CASTIGLIONE DEL 27.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Molise - Comunicato Ufficiale n. 77 del 29.5.1997)
II G.S. Fontegreca ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Molise, di cui al Comunicato Ufficiale n. 77 del 29 maggio 1997, con la quale
è stata ridotta a tutto il 31.5.1999 la squalifica del calciatore Delli Carpini Giovanni ed a tutto il
30.10.1997 l'inibizione al Presidente Fusco Marco, con conferma dell'ammenda di L. 500.000
comminata alla società e dell'obbligo di risarcimento danni:
Sostiene la reclamante che le sanzioni inflitte ai suoi tesserati sono eccessive, in relazione al
comportamento da essi tenuto, mai degenerato in atti violenti ed anzi (per lo meno per il presidente
Fusco) addirittura "amichevole e protettivo" nei confronti dell'arbitro; chiede pertanto
l'annullamento delle sanzioni stesse e dell'ammenda inflitta alla società.
Rileva questa Commissione che il ricorso è inammissibile per quel che riguarda la sanzione
pecuniaria e l'inibizione inflitta al Presidente Fusco perché inferiore ai 12 mesi (art. 35 n. 4 d/d1
C.G.S.), mentre por quanto attiene alla squalifica inflitta al calciatore Delli Carpini essa va
confermata, risultando chiaramente dal referto arbitrale e dal supplemento al referto stesso, come il
comportamento del calciatore sia stato offensivo e violento.
La sanzione applicata appare inoltre congrua rispetto alla gravità dei fatti.
Per questi motivi la C.A.F, sull'appello come sopra proposto dal G.S. Fontegreca di Venafro
(Isernia), così decide: - lo dichiara inammissibile per le parti inerenti le sanzioni dell'inibizione fino
al
31.12.1997 inflitta al Sig. Fosco Mario e dell'ammenda di L.500.000 con obbligo di risarcimento
danni;
lo respinge per la parte inerente la sanzione della squalifica fino al 31.5.1999 inflitta al calciatore
Delli Carpini Giovanni; - dispone l'incameramento della relativa tassa.
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