F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 26 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL G.S. FONTEGRECA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA FONTEGRECA/CASTIGLIONE DEL 27.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Comunicato Ufficiale n. 77 del 29.5.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 26 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL G.S. FONTEGRECA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA FONTEGRECA/CASTIGLIONE DEL 27.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Comunicato Ufficiale n. 77 del 29.5.1997) II G.S. Fontegreca ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, di cui al Comunicato Ufficiale n. 77 del 29 maggio 1997, con la quale è stata ridotta a tutto il 31.5.1999 la squalifica del calciatore Delli Carpini Giovanni ed a tutto il 30.10.1997 l'inibizione al Presidente Fusco Marco, con conferma dell'ammenda di L. 500.000 comminata alla società e dell'obbligo di risarcimento danni: Sostiene la reclamante che le sanzioni inflitte ai suoi tesserati sono eccessive, in relazione al comportamento da essi tenuto, mai degenerato in atti violenti ed anzi (per lo meno per il presidente Fusco) addirittura "amichevole e protettivo" nei confronti dell'arbitro; chiede pertanto l'annullamento delle sanzioni stesse e dell'ammenda inflitta alla società. Rileva questa Commissione che il ricorso è inammissibile per quel che riguarda la sanzione pecuniaria e l'inibizione inflitta al Presidente Fusco perché inferiore ai 12 mesi (art. 35 n. 4 d/d1 C.G.S.), mentre por quanto attiene alla squalifica inflitta al calciatore Delli Carpini essa va confermata, risultando chiaramente dal referto arbitrale e dal supplemento al referto stesso, come il comportamento del calciatore sia stato offensivo e violento. La sanzione applicata appare inoltre congrua rispetto alla gravità dei fatti. Per questi motivi la C.A.F, sull'appello come sopra proposto dal G.S. Fontegreca di Venafro (Isernia), così decide: - lo dichiara inammissibile per le parti inerenti le sanzioni dell'inibizione fino al 31.12.1997 inflitta al Sig. Fosco Mario e dell'ammenda di L.500.000 con obbligo di risarcimento danni; lo respinge per la parte inerente la sanzione della squalifica fino al 31.5.1999 inflitta al calciatore Delli Carpini Giovanni; - dispone l'incameramento della relativa tassa.
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