F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 26 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA REAL PAGANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMEN- DA DI L. 3.000.000 E OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI IN RELAZIONE ALLA GARA REAL PAGANESE/ANGRI 1927 DEL 23.2.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Comunicato Ufficiale n. 82 del 24.4.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 26 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA REAL PAGANESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMEN-
DA DI L. 3.000.000 E OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI IN RELAZIONE
ALLA GARA REAL PAGANESE/ANGRI 1927 DEL 23.2.1997 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Comunicato Ufficiale n. 82 del 24.4.1997)
In relazione ad episodi occorsi in occasione della gara Real Paganese/Angri del Campionato di
Eccellenza disputatasi il 23.2.1997, il Giudice Sportivo infliggeva alla Real Paganese l'ammenda di
L. 3.000.000 dichiarando l'obbligo della stessa di risarcire i danni subiti dall'auto del Presidente
dell'Angri.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 24
aprile 1997, respingeva il reclamo della Real Paganese.
Tale decisione viene ora impugnata davanti a questa C.A.F. dalla predetta società che conclude
chiedendo la riduzione della ammenda e la revoca dell'obbligo di risarcimento danni ed in
subordine in via istruttoria l'esplemento di indagini da parte del competente ufficio della
Federazione.
II ricorso si appalesa inammissibile.
Invero, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S.. le decisioni adottate dalle Commissioni Disciplinari
sono impugnabili davanti a questa C.A.F. nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma stessa,
tra le quali non rientra quella fatta oggetto della presente impugnativa.
E' fatta ovviamente salva, nelle sedi competenti, la tutela della società di fronte alle iniziative di
parte avversa volte a portare ad attuazione l'obbligo di risarcimento dei danni dell'auto asserita di
proprietà del Presidente dell'Angri.
Por questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello
come in epigrafe proposto dalla società Real Paganese di Pagani (Salerno) e dispone
l'incameramento della relativa tassa.
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