F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 26 Giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 40.000.000 INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA INTER/MILAN DEL 13.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Comunicato Ufficiale n. 473 del 23.5.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 26 Giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 40.000.000 INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA INTER/MILAN DEL 13.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Comunicato Ufficiale n. 473 del 23.5.1997) II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con il Com. Uff. n. 416, in data 16 aprile 1997, comminava alla società Milan A.C. l'ammenda di lire 50,000,000, perché nel corso della gara lnternazionale/Milan, disputata il 13 aprile 1997, i suoi sostenitori avevano gettato in campo in direzione del portiere dell'Inter, agrumi e botti- glie di plastica; avevano ripetutamente lanciato bengala accesi sul terreno di giuoco ed avevano esposto uno striscione di rilevanti dimensioni ed undici manichini di contenuto ingiurioso. In seguito al reclamo delle società, la Commissione Disciplinare presso la stessa Lega Nazionale, riduceva l'ammenda a lire 40.000.000, perché riteneva che la responsabilità della società era attenuata, in considerazione dei minori poteri di controllo e prevenzione,trattandosi di gara giocata in trasferta. Avverso tale decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 473 del 23 maggio 1997, I'A.C. Milan ha adito questa C.A.F., chiedendo in via principale l'annullamento della suddetta sanzione ed in via subordinata la sua riduzione. Con il primo motivo, la società reclamante eccepisce che, in esito alla riforma apportata dal Legislatore sportivo nel 1995, fa responsabilità oggettiva delle società sussiste ancora laddove sia violata la previsione dall'art. 6 bis comma 1, come sancito dell'art. 6 comma 1 C.G.S.. Tale argomentazione è stata rettamente contestata dalla Commissione Disciplinare, la quale ha rilevato che il principio della suddetta responsabilità oggettiva è sempre operante in ossequio all'att. 6 comma 3 C.G.S., in tutti i casi in cui " le condotte, violente o non violente dei sostenitori siano comunque in contrasto con i principi dell'ordinamento sportivo". Tale principio deve essere condiviso, in quanto il Legislatore sportivo non ha inteso limitare la responsabilità oggettiva delle società ai soli casi previsti dell'art. 6 ter, e cioé allorquando la violenza dei sostenitori, appartenenti a gruppi dai quali essa società si è dissociata, pongano in pericolo l'incolumità pubblica o quella fisica delle persone, ma sussiste in tutti i casi in cui la violenza viene attuata, ancorché da un solo o più sostenitori. D'altra parte, nel caso in esame non è sufficiente provare la sospensione di ogni rapporto con i gruppi organizzati di persone che commettono fatti violenti connessi con la gara per il solo tramite di una rassegna stampa. E', invece, necessaria una prova più concreta delle semplici affermazioni di parte, contenute in articoli di stampa. Con il secondo motivo la società reclamante oppone che lo striscione ed i manichini esposti dai tifosi non hanno contenuto offensivo. Non è necessario dilungarsi molto per affermare che con l'appellare gli avversari "maiali" ed esporre fantocci, vestiti con i colori delle maglie dei calciatori della società avversaria, con le sembianze di maialini, l'ingiuria ed il disprezzo sono insiti nello stesso paragone, essendo il maiale sinonimo di sporco. Rileva, infine, che la delibera impugnata ha già tenuto conto della esistenza di una circostanza attenuante, riconoscendo che i poteri di controllo e di prevenzione da parte della società erano minori perché giocava in trasferta ed ha ridotto congruamente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per i suesposti motivi, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Milan di Milano e dispone l'incameramento della tassa versata.
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